Con la risoluzione n. 41 dell’11 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “7077”, da utilizzare per la compensazione del credito d’imposta relativo al piano Transizione 4.0, tramite modello F24.
Il beneficio, previsto dall’art. 1, comma 1057-bis, della legge n. 178/2020 e disciplinato nei commi da 446 a 448 dell’art. 1 della legge n. 207/2024, è riconosciuto per investimenti in beni materiali effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, oppure entro il 30 giugno 2026, purché entro il 31 dicembre 2025 l’ordine sia stato accettato e sia stato versato un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione. Il credito è concesso entro un limite massimo di spesa di 2.200 milioni di euro.
Tuttavia, tale limite non si applica agli investimenti per i quali, alla data di pubblicazione della legge n. 207/2024, l’ordine risulti già accettato e sia stato effettuato un acconto almeno pari al 20%.
Ai sensi del comma 447, le imprese beneficiarie devono trasmettere telematicamente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy una comunicazione con l’ammontare delle spese sostenute e del credito maturato, secondo quanto stabilito dal decreto direttoriale del 15 maggio 2025.
In base al comma 448, il Ministero trasmette all’Agenzia delle Entrate, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l’elenco delle imprese ammesse con i relativi importi utilizzabili in compensazione, sulla base delle comunicazioni di completamento.
Il credito d’imposta è fruibile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla trasmissione dei dati. L’importo disponibile è consultabile nel cassetto fiscale. Non è ammessa la compensazione oltre i limiti comunicati.
Infine, come previsto dal comma 1059 della legge n. 178/2020, il credito è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo.
Redazione redigo.info