Dichiarazioni. Criteri per individuare gli elementi di incoerenza - redigo.info

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La presentazione della dichiarazione dei redditi per via diretta, ad opera del contribuente soggetto passivo d’imposta che nel 2024 ha percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, o per il tramite di un sostituto d’imposta delegato all’assistenza (Centro di assistenza fiscale – CAF – o professionisti abilitati), che porti modifiche alla precompilata che:

– incidano sulla determinazione del reddito o dell’imposta e presentino elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento direttoriale delle Entrate, ovvero

– determinino un rimborso di importo superiore a 4mila euro,

comporta la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o verificando la documentazione giustificativa.

Ciò deve avvenire entro mesi mesi dal termine per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se essa supera quel termine.

Il rimborso risultante, spettante dagli accertamenti preventivi del Fisco di Vincenzo Carbone, viene erogato dalle Entrate non oltre il sesto mese che segue il termine previsto per la trasmissione della dichiarazione ovvero, come sopra, dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine (articolo 5 – “Limiti ai poteri di controllo” – comma 3-bis, del Decreto Legislativo n. 175/2014, rubricato “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata” – G. U. n. 277 del 28.11.2014).

Elementi di incoerenza nel provvedimento ADE di ieri

Tanto premesso, con provvedimento ADE n. 277593/2025, vengono approvati i criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i citati controlli delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2025 (con esito a rimborso).

Tali elementi sono individuati nello scostamento per importi significativi dei dati risultanti:

a. nei modelli di versamento;

b. nelle certificazioni uniche e

c. nelle dichiarazioni dell’anno precedente, ovvero

d. in altri elementi di incoerenza individuati.

E’ considerata elemento di incoerenza anche la presenza di situazioni di rischio rintracciate in base alle irregolarità verificatesi negli anni addietro.

Redazione redigo.info

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