L’INPS, con il messaggio n. 2130 del 3 luglio 2025, ha fornito indicazioni operative per la richiesta di integrazione salariale nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa causata da temperature eccezionalmente elevate, superiori alla media stagionale.
Le istruzioni si rivolgono sia ai datori di lavoro che accedono alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), sia a quelli che utilizzano il Fondo di Integrazione Salariale (FIS) o i Fondi di solidarietà bilaterali.
Quando l’attività lavorativa è sospesa in seguito a un’ordinanza della pubblica autorità, è possibile presentare domanda con la causale “ordine di pubblica autorità”, indicando solo gli estremi dell’ordinanza nella relazione tecnica, senza necessità di allegarla. È ammesso anche l’uso della causale “evento meteo – temperature elevate”, purché riferita a periodi non sovrapposti a quelli già coperti da altra istanza con causale diversa.
La prestazione è riconoscibile anche in caso di temperature percepite superiori a quelle reali, ad esempio in ambienti esposti al sole o con macchinari che generano calore. Anche l’umidità e l’uso di dispositivi di protezione individuale possono aumentare la temperatura percepita. È quindi essenziale che il datore di lavoro descriva nella relazione tecnica le condizioni operative, i luoghi di lavoro e la tipologia di attività sospese o ridotte.
Non è necessario allegare i bollettini meteo: saranno acquisiti d’ufficio dall’Istituto. I casi che coinvolgono ambienti chiusi, non climatizzabili o privi di ventilazione per cause non imputabili al datore di lavoro, possono anch’essi rientrare nella tutela.
Le domande con causali legate al caldo eccessivo sono considerate eventi oggettivamente non evitabili (EONE): non è richiesta l’anzianità di 30 giorni, né il contributo addizionale. Il termine di presentazione è l’ultimo giorno del mese successivo all’evento.
L’informativa sindacale non è preventiva, e può essere inviata anche dopo l’avvio della sospensione. Le indicazioni si applicano anche ai lavoratori agricoli coperti dalla CISOA.
Redazione redigo.info