Con la circolare n. 40 del 4 luglio 2025, l’INAIL ha fornito nuove indicazioni operative in materia di tutela assicurativa obbligatoria per i ciclo-fattorini delle piattaforme digitali, comunemente noti come riders.
Le istruzioni distinguono i criteri di calcolo dei premi assicurativi in base alla tipologia di rapporto di lavoro instaurato con la piattaforma: autonomo, subordinato o collaborazione organizzata dal committente. In ogni caso, gli oneri contributivi restano a carico esclusivo dell’impresa titolare della piattaforma digitale.
Per i lavoratori autonomi, la retribuzione imponibile ai fini del premio è basata sulla retribuzione convenzionale giornaliera, rapportata ai giorni di effettiva attività. Si confermano inoltre le istruzioni già fornite dall’INAIL nel 2020: anche i riders autonomi rientrano nella tutela contro infortuni e malattie professionali, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato (bicicletta, veicoli a motore, a piedi o auto proprie).
Il premio assicurativo si calcola applicando la voce di tariffa 0721 (servizi di consegna). Se si utilizzano altri veicoli a motore, si applica invece la voce 9121 (trasporto merci/servizi postali). Il premio non si fraziona in base alle ore lavorate, ma è dovuto per ogni giorno in cui è stata effettuata almeno una consegna.
Per le collaborazioni etero-organizzate, ovvero quel tipo di collaborazione in cui è il committente ad imporre l’organizzazione, i premi si calcolano sulla retribuzione effettiva o su quella prevista dal contratto collettivo nazionale applicabile, senza ricorrere ai criteri previsti per i parasubordinati.
Nel caso di rapporto di lavoro subordinato, si applicano le regole ordinarie: la retribuzione imponibile è quella effettiva lorda, che non può essere inferiore ai minimi contrattuali e ai limiti minimi di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge e rivalutati annualmente.
Infine, l’INAIL precisa che è l’impresa digitale a dover assolvere tutti gli adempimenti tipici del datore di lavoro, anche nel caso in cui i riders operino come autonomi.
Redazione redigo.info