Dal 2026 cambiano i limiti della retribuzione minima imponibile su cui calcolare i contributi previdenziali e assistenziali. La legge stabilisce che l’imponibile giornaliero non può essere inferiore ai minimi previsti dai contratti collettivi più rappresentativi, né al minimale di retribuzione giornaliera fissato per legge.
Minimo contrattuale e rappresentatività
Il datore di lavoro, pur se non applica un CCNL, deve comunque rispettare ai fini contributivi i trattamenti economici stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
Minimale giornaliero 2026
Oltre al minimo contrattuale, la retribuzione imponibile deve rispettare il limite (previsto dall’articolo 7 del dl n. 463/1983) di almeno il 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione FPLD. Per il 2026, dopo la perequazione ISTAT (+1,4%), il trattamento minimo è pari a 611,85 euro, con un minimale giornaliero di 58,13 euro. Tutti i minimi settoriali devono essere adeguati a detto valore, se inferiori.
Eccezioni e ambito di applicazione
Il minimale non si applica ai trattamenti integrativi mutualistici inferiori al limite. Le regole valgono anche per i lavoratori delle cooperative, comprese quelle sociali, e per i soci lavoratori disciplinati dai relativi decreti ministeriali.
Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali
Per le categorie retribuite sulla base di salari medi convenzionali, il limite minimo giornaliero segue una disciplina specifica. L’articolo 1, comma 3, del dl n. 402/1981 stabilisce che tali importi devono essere rivalutati annualmente in base all’indice del costo della vita. Considerata la variazione ISTAT, il minimale giornaliero per le retribuzioni convenzionali nel 2026 è fissato a 32,30 euro.
Anno 2026 – Retribuzioni convenzionali
- Retribuzione giornaliera minima: 32,30 euro
Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2026
I datori di lavoro che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2026 non abbiano potuto tenere conto dei valori contributivi aggiornati, possono regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione INPS n. 5/1993. Detta regolarizzazione deve essere effettuata, senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare n. 6/2026 oggetto del presente contributo.
Redazione redigo.info