Con la nota operativa n. 5944 dell’8 luglio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce un aggiornamento sulle regole operative e sulle fasi procedurali relative ai provvedimenti di interdizione del lavoro per le lavoratrici madri, sia nel periodo precedente che successivo al parto. Al centro dell’intervento vi è la corretta gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro e l’uniformità nell’attività istruttoria da parte degli Uffici competenti.
La richiesta di interdizione
La richiesta di interdizione può essere presentata sia dalla lavoratrice che dal datore di lavoro, utilizzando l’apposita modulistica disponibile sul portale dell’INL, corredata da una copia del documento d’identità del richiedente. Alla domanda devono essere allegati: il certificato medico di gravidanza con l’indicazione della data presunta del parto (per l’interdizione anticipata) oppure l’autocertificazione o la certificazione di nascita (per quella posticipata), insieme alla descrizione della mansione svolta dalla lavoratrice.
Se a presentare la richiesta è il datore di lavoro, questa deve contenere anche una dichiarazione che attesti l’impossibilità di assegnare la lavoratrice ad altre mansioni, basata su motivazioni tecniche legate all’organizzazione aziendale. Inoltre, è necessario indicare l’eventuale esposizione della lavoratrice a lavori faticosi, pericolosi o insalubri.
L’accertamento da parte dell’Ufficio sull’impossibilità di ricollocare la lavoratrice ad altra mansione è un’eccezione, legata a casi particolari, e un eventuale diniego deve essere motivato.
Fase valutativa
La fase di valutazione deve iniziare con l’esame dello stralcio del DVR fornito, integrandosi con una valutazione oggettiva e specifica che tenga conto dell’ambiente lavorativo, dell’orario, della mansione svolta e delle modalità concrete di esecuzione della prestazione.
Qualora non sia possibile eliminare i rischi né adibire la lavoratrice a mansioni compatibili, l’Ufficio è tenuto ad emettere il provvedimento di interdizione dal lavoro.
Il provvedimento deve essere adottato entro 7 giorni dal giorno successivo alla ricezione della documentazione completa. In caso di richiesta di integrazione, il termine decorre dal giorno successivo alla ricezione della documentazione integrativa.
L’astensione dal lavoro decorre esclusivamente dalla data di adozione del provvedimento e non dalla presentazione della domanda o dalla conclusione dell’istruttoria.
Se la richiesta è priva dello stralcio del DVR, della dichiarazione del datore di lavoro, oppure se non vi è riscontro a una richiesta dell’Ufficio, quest’ultimo potrà valutare l’opportunità di effettuare un accertamento in loco, al fine di tutelare la lavoratrice madre e verificare i presupposti per l’emissione del provvedimento interdittivo.
Redazione redigo.info