In data 2 luglio 2025 è stato sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL Lavorazione del Tabacco (Codice CNEL: E042). Il testo ha decorrenza dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028.
Le novità in ambito retributivo
Nell’accordo in oggetto sono stati aggiornati i minimi retributivi mensili con quattro decorrenze:
- 1° gennaio 2025;
- 1° gennaio 2026;
- 1° gennaio 2027;
- 1° gennaio 2028.
| Livello | Minimo dal 01/01/2025 | Minimo dal 01/01/2026 | Minimo dal 01/01/2027 | Minimo dal 01/01/2028 |
| 1S | 2.078,10 € | 2.147,06 € | 2.216,02 € | 2.271,18 € |
| 1 | 1.922,92 € | 1.988,55 € | 2.054,18 € | 2.106,68 € |
| 2 | 1.678,01 € | 1.738,38 € | 1.798,75 € | 1.847,04 € |
| 3A | 1.469,06 € | 1.524,95 € | 1.580,84 € | 1.625,55 € |
| 3B | 1.314,94 € | 1.367,52 € | 1.420,10 € | 1.462,16 € |
| 4A | 1.194,90 € | 1.244,90 € | 1.294,90 € | 1.334,90 € |
| 4B | 1.142,43 € | 1.191,31 € | 1.240,19 € | 1.279,29 € |
| 5 | 1.107,52 € | 1.155,65 € | 1.203,78 € | 1.242,28 € |
| 6 | 988,31 € | 1.033,88 € | 1.079,45 € | 1.115,90 € |
In aggiunta agli elementi retributivi già riconosciuti ai lavoratori del settore, il rinnovo ha introdotto l’erogazione dell’Indennità per mancata contrattazione di secondo livello. Le aziende che non realizzano la contrattazione del premio per obiettivi dovranno erogare a tutti i lavoratori un importo pari a 30 €, per 12 mensilità.
Per i lavoratori OTD l’importo si intende parametrato su base giornaliera.
Nuovi scatti di anzianità
Vengono riconosciuti i seguenti nuovi importi di scatti di anzianità (sempre 5 aumenti biennali).
| Livello | Importo |
| 1S | 17,00 € |
| 1 | 17,00 € |
| 2 | 15,00 € |
| 3A | 14,00 € |
| 3B | 13,00 € |
| 4A | 12,00 € |
| 4B | 12,00 € |
| 5 | 11,00 € |
| 6 | 10,00 € |
Nuovo trattamento economico per malattia e maternità
A differenza degli impiegati, il cui trattamento economico per malattia rimane invariato rispetto al precedente testo, per operai e apprendisti è stato, invece, modificato.
Apprendisti. Ai lavoratori apprendisti viene riconosciuto il 100% (non più il 50%) della retribuzione normale per un massimo di 6 mesi per ogni anno, nei limiti della durata dell’apprendistato.
Operai. A partire dal 1° giorno di malattia e fino al termine della malattia stessa, e fino al termine massimo del 180° giorno di malattia, l’azienda corrisponderà al lavoratore operaio un’integrazione del trattamento erogato dall’INPS fino a raggiungere il 100% della retribuzione normale.
Infine, per quanto riguarda la maternità, a far data dal 02/07/2025, le lavoratrici a tempo indeterminato riceveranno un trattamento di assistenza, ad integrazione di quello di legge, fino a raggiungere il 100% della retribuzione mensile di fatto netta per i cinque mesi di assenza obbligatoria.
Permessi ROL
Nelle aziende il cui lavoro è organizzato in un unico turno, la riduzione annua in atto di 68 ore dell’orario di lavoro è elevata a 76 ore a decorrere dal 1º gennaio 2026.
Melania Baroncini
Redazione redigo.info