In data 17 dicembre 2025 le Parti (CNA Costruzioni; CNA Imprese di Pulizia; CONFARTIGIANATO Imprese di Pulizia; CASARTIGIANI; CLAAI; FILCAMS CGIL; FISASCAT CISL; UILTRASPORTI UIL) hanno sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del CCNL Servizi di Pulizia Art. (Cod. CNEL K521) valido dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028.
CCNL Servizi di Pulizia Art.: le nuove retribuzioni
Le Parti hanno convenuto un incremento retributivo pari a 215 euro (rif. par. 5° livello), con le seguenti decorrenze:
- dal 1° gennaio 2026: 40 euro;
- dal 1° luglio 2026: 25 euro;
- dal 1° febbraio 2027: 25 euro;
- dal 1° luglio 2027: 35 euro;
- dal 1° febbraio 2028: 40 euro;
- dal 1° novembre 2028: 40 euro;
- dal 1° dicembre 2029: 10 euro.
I nuovi valori delle retribuzioni tabellari saranno, pertanto, i seguenti.
| Livello | Retribuzione tabellare dal 01/01/2026 | Retribuzione tabellare dal 01/07/2026 | Retribuzione tabellare dal 01/02/2027 | Retribuzione tabellare dal 01/07/2027 | Retribuzione tabellare dal 01/02/2028 |
| 1Q | 1.662,00 € | 1.693,84 € | 1.725,68 € | 1.770,26 € | 1.821,20 € |
| 1 | 1.662,00 € | 1.693,84 € | 1.725,68 € | 1.770,26 € | 1.821,20 € |
| 2 | 1.523,52 € | 1.552,71 € | 1.581,90 € | 1.622,76 € | 1.669,46 € |
| 3S | 1.476,67 € | 1.504,96 € | 1.533,25 € | 1.572,86 € | 1.618,12 € |
| 3 | 1.426,09 € | 1.453,41 € | 1.480,73 € | 1.518,98 € | 1.562,69 € |
| 4 | 1.348,10 € | 1.373,93 € | 1.399,76 € | 1.435,92 € | 1.477,24 € |
| 5 | 1.304,97 € | 1.329,97 € | 1.354,97 € | 1.389,97 € | 1.429,97 € |
| 6 | 1.257,07 € | 1.281,15 € | 1.305,23 € | 1.338,95 € | 1.377,48 € |
| Livello | Retribuzione tabellare dal 01/11/2028 | Retribuzione tabellare dal 01/12/2029 |
| 1Q | 1.872,14 € | 1.884,88 € |
| 1 | 1.872,14 € | 1.884,88 € |
| 2 | 1.716,16 € | 1.727,83 € |
| 3S | 1.663,38 € | 1.674,70 € |
| 3 | 1.606,40 € | 1.617,33 € |
| 4 | 1.518,56 € | 1.528,89 € |
| 5 | 1.469,97 € | 1.479,97 € |
| 6 | 1.416,01 € | 1.425,64 € |
Una tantum
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo verrà corrisposto un importo una tantum – suddivisibile in quote mensili in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato – pari a 104 €, erogato in due soluzioni:
- 52 euro con la retribuzione del mese di febbraio 2026;
- 52 euro con la retribuzione del mese di giugno 2026.
Agli apprendisti l’importo sarà erogato, con le medesime decorrenze, nella misura del 70%.
L’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del tfr.
Lavoro supplementare
Maggiorazione del 25% (max 50% dell’orario part-time pattuito).
Scatti di anzianità apprendisti
Dal 1° gennaio 2026 i lavoratori assunti con contratto di apprendistato iniziano a maturare gli scatti di anzianità; per gli apprendisti già in forza al 1° gennaio 2026, la maturazione dell’anzianità di servizio ai fini del riconoscimento degli scatti decorre da pari data.
L’importo dello scatto è pari a 6 € e non è rapportato alla percentuale di progressione retributiva.
Periodo di prova – da febbraio 2026
| Livello | Periodo di prova |
| 1 | 4 mesi |
| 2 | 3 mesi |
| 3 – 4 impiegati | 2 mesi |
| 3S | 2 mesi |
| Operai | 40 giorni lavorativi |
Preavviso di licenziamento e dimissioni – da febbraio 2026
Operai
| fino a 5 anni di anzianità di servizio | oltre 5 anni e fino a 10 anni di anzianità di servizio | oltre 10 anni di anzianità di servizio |
| 12 giorni | 16 giorni | 20 giorni |
Congedi per donne vittime di violenza di genere
Le lavoratrici, inserite nei percorsi di protezione in quanto vittime di violenza di genere, hanno il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi. Il periodo di congedo è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, della maturazione delle ferie, rol, ex festività, mensilità aggiuntiva e tfr. Durante il congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e il periodo è coperto da contribuzione figurativa.
Su richiesta della lavoratrice è possibile attivare ulteriori 3 mesi di aspettativa retribuiti con un’indennità erogata dall’azienda, pari al 70% della retribuzione globale mensile, che non ha effetto sugli istituti indiretti e differiti.
Il congedo può essere fruito su base oraria o giornaliera entro l’arco temporale di 3 anni.
Alessia A. Mirabella
Redazione redigo.info