Con la risposta ad interpello n. 189 del 14 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme dovute da un avvocato al collega, a seguito di una controversia sulla ripartizione delle spese comuni, costituiscono operazioni imponibili ai fini IVA, da assoggettare all’aliquota ordinaria. Il dubbio sollevato dall’istante nasceva dal fatto che il calcolo delle somme da rifondere, utilizzato dal giudice per l’ingiunzione di pagamento, era basato su una ricostruzione analitica redatta dal consulente tecnico d’ufficio (CTU), anziché sul criterio forfettario previsto in un precedente accordo tra le parti.
Nel caso in questione, tre professionisti, in seguito allo scioglimento della loro associazione, hanno deciso di continuare a condividere lo stesso studio e a ripartire le spese comuni. L’accordo, formalizzato tramite scrittura privata autenticata, stabiliva che uno dei tre avrebbe gestito le spese relative a personale, affitto, utenze, manutenzioni, materiali di cancelleria e abbonamenti, con l’impegno da parte dell’avvocato richiedente di rimborsare il 30% dei costi.
A seguito di un contenzioso insorto tra due dei professionisti, il giudice ha incaricato un CTU di quantificare le spese sostenute, determinando così il saldo residuo dovuto, poi oggetto di ordinanza di ingiunzione.
Di conseguenza, l’istante ha chiesto chiarimenti sull’obbligo di applicazione dell’IVA rispetto agli importi ricostruiti per singola voce, nonché sugli interessi legati e sulle spese processuali eventualmente dovute alla controparte.
L’Agenzia ha confermato che, secondo la circolare n. 58/2001, il riaddebito delle spese comuni tra professionisti non associati deve essere fatturato con IVA in misura ordinaria. Con riferimento agli interessi legali, l’Agenzia ha chiarito che, essendo nel caso in esame di natura risarcitoria, essi non rientrano nella base imponibile IVA.
Infine, in merito al rimborso dell’IVA sulle spese legali, è stato precisato che l’imposta resta a carico del cliente del professionista vittorioso e non può essere addebitata alla parte soccombente.
Redazione redigo.info