Patente a crediti: come si assegna il punteggio aggiuntivo - redigo.info

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Con la nota n. 288 del 15 luglio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha definito le modalità per il riconoscimento dei crediti aggiuntivi relativi alla patente a crediti, richiedibili attraverso il portale telematico aggiornato. La nota disciplina la possibilità di incrementare il punteggio iniziale della patente (pari a 30 crediti) fino a un massimo di 100 crediti, specificando i requisiti e i relativi punteggi nella tabella allegata al Decreto Ministeriale n. 132/2024.

In particolare, vengono fornite istruzioni operative per il riconoscimento dei crediti aggiuntivi a favore di imprese e lavoratori autonomi, in attuazione dell’art. 5, comma 7, del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 132 del 18 settembre 2024.

Punteggio assegnato agli iscritti alla CCIAA

In relazione alla storicità dell’azienda, al momento del rilascio della patente a crediti possono essere assegnati fino a un massimo di 10 crediti, determinati sulla base della data di iscrizione del soggetto richiedente alla Camera di Commercio.

Per le imprese, anche individuali, e per i lavoratori autonomi iscritti alla CCIAA, tale dato sarà acquisito automaticamente dalle banche dati camerali. Per le imprese e i lavoratori autonomi esteri, l’anzianità dovrà essere autodichiarata dal rappresentante legale dell’impresa.

I professionisti operanti nei cantieri, non tenuti all’iscrizione alla Camera di Commercio, potranno autodichiarare l’anzianità facendo riferimento alla data di apertura della partita IVA o all’iscrizione alla Gestione separata.

I crediti attribuiti sulla base dell’anzianità non sono cumulabili con altri crediti di pari natura: sarà considerato esclusivamente il numero di anni di attività, in relazione al quale sarà assegnato il punteggio corrispondente, fino a un massimo di 10 crediti (es. un’impresa iscritta da 10 anni alla CCIA, al momento della richiesta della patente, avrà n. 3 crediti in riferimento alla storicità dell’azienda; l’anno successivo i crediti diventeranno pari a 5 in quanto l’impresa risulterà iscritta da 11 anni alla CCIA).

Ruolo del rappresentante legale

Il rappresentante legale, o un suo delegato, dovrà allegare la certificazione UNI EN ISO 45001 rilasciata da un organismo accreditato presso ACCREDIA, indicando le date di inizio e fine validità (generalmente triennale).

A partire da un mese prima della scadenza, sarà possibile aggiornare la dichiarazione relativa al possesso della certificazione, allegando il nuovo attestato. La data di inizio del nuovo certificato dovrà essere successiva alla data di scadenza di quello precedente.

Analogamente, per l’asseverazione del Modello di Organizzazione e Gestione (MOG), il rappresentante legale, o un suo delegato, dovrà allegare il documento, specificando le date di inizio e fine validità (di norma triennale).

Anche in questo caso, l’aggiornamento della dichiarazione potrà avvenire a partire da un mese prima della scadenza dell’asseverazione, inserendo il nuovo attestato con data di inizio successiva a quella di fine validità del documento precedente.

Redazione redigo.info

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