Fino al 21 luglio, i contribuenti inseriti tra i soggetti beneficiari della proroga di cui al Decreto legge n. 84/2025, art. 13, effettueranno senza maggiorazione i versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali (Redditi, IRAP, IVA); quelli scaduti al 30 giugno scorso; infine, quelli che riguardano i soggetti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli ISA, che dichiarano ricavi o compensi di ammontare che non supera il limite stabilito, per ogni Indice, dal relativo DM.
Il differimento al 21 luglio
Art. 13 – Differimento per l’anno 2025 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali
1. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2025 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione. Per il 2025 è possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto entro il trentesimo giorno successivo al 21 luglio 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
2. Le disposizioni […] si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, […], nonché quelli che applicano il regime forfetario […], anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese […], aventi i requisiti […].
Anche i contributi
Lo slittamento riguarda, avendone i requisiti, anche artigiani, commercianti, professionisti iscritti alle Gestioni separate, soci di S.r.l. artigiane o commerciali che non applicano la “trasparenza fiscale“, in relazione al versamento dei contributi INPS:
– saldo 2024;
– primo acconto 2025.
21 p.v. anche per il saldo IVA
Se Il saldo Iva 2024 non è stato effettuato entro il 17 marzo 2025, può entro il 21 prossimo ma con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ogni mese o frazione di esso successivo al 17 marzo, fino al 30 giugno scorso).
Redazione redigo.info