Fisco. Entro il 21 cassa per i soggetti passivi d'imposta - redigo.info

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Fino al 21 luglio, i contribuenti inseriti tra i soggetti beneficiari della proroga di cui al Decreto legge n. 84/2025, art. 13, effettueranno senza maggiorazione i versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali (Redditi, IRAP, IVA); quelli scaduti al 30 giugno scorso; infine, quelli che riguardano i soggetti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli ISA, che dichiarano ricavi o compensi di ammontare che non supera il limite stabilito, per ogni Indice, dal relativo DM.

Il differimento al 21 luglio

Art. 13 – Differimento per l’anno 2025 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali

1. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2025 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione. Per il 2025 è possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto entro il trentesimo giorno successivo al 21 luglio 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

2. Le disposizioni […] si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, […], nonché quelli che applicano il regime forfetario […], anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese […], aventi i requisiti […].

Anche i contributi

Lo slittamento riguarda, avendone i requisiti, anche artigiani, commercianti, professionisti iscritti alle Gestioni separate, soci di S.r.l. artigiane o commerciali che non applicano la “trasparenza fiscale“, in relazione al versamento dei contributi INPS:

– saldo 2024;

– primo acconto 2025.

21 p.v. anche per il saldo IVA

Se Il saldo Iva 2024 non è stato effettuato entro il 17 marzo 2025, può entro il 21 prossimo ma con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ogni mese o frazione di esso successivo al 17 marzo, fino al 30 giugno scorso).

Redazione redigo.info

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