Sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2025 è stato pubblicato il Decreto-legge n. 84 del 17 giugno, contenente disposizioni urgenti in materia fiscale. Il provvedimento, in vigore dal 18 giugno 2025, introduce alcune novità rilevanti per contribuenti, imprese e amministrazioni locali. Il decreto conferma la proroga al 21 luglio 2025, senza maggiorazioni, dei versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, per i soggetti che esercitano attività con Indici sintetici di affidabilità (ISA) approvati, inclusi i contribuenti in regime forfettario, a condizione che i ricavi o compensi rispettino i limiti indicati nei relativi decreti ministeriali.
È inoltre previsto che per il 2025 i versamenti possano essere effettuati entro 30 giorni dal nuovo termine (cioè entro il 20 agosto 2025), applicando una maggiorazione dello 0,40 % a titolo di interesse corrispettivo.
Tra le altre misure previste dal decreto:
- le spese di vitto, alloggio e viaggio sostenute all’estero sono deducibili anche se effettuate con mezzi non tracciabili, mentre per le spese di rappresentanza è obbligatorio il pagamento con strumenti tracciabili, anche all’estero;
- le plusvalenze e minusvalenze da cessioni di partecipazioni in società o associazioni professionali sono considerate redditi diversi;
- gli interessi e proventi finanziari percepiti nell’ambito di attività artistiche o professionali rientrano tra i redditi di capitale;
- il riporto delle perdite è ridotto secondo un criterio pari al doppio dei conferimenti o versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi;
- alle società conferitarie si applicano le norme previste per le beneficiarie della scissione, con riferimento al patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio;
- i comuni che non hanno approvato le delibere IMU entro il 28 febbraio 2025, potranno farlo entro il 15 settembre 2025 tramite l’apposita piattaforma online;
- le dichiarazioni fiscali con scadenza 31 ottobre 2024 saranno considerate valide se presentate entro l’8 novembre 2024, senza rimborso per eventuali ravvedimenti operosi già effettuati.
Redazione redigo.info