L’ordinanza n. 150 del 30 giugno 2025 si applica ai settori, quali quello agricolo e florovivaistico, quello dei cantieri edili e affini, nonché quello della logistica (limitatamente ai piazzali destinati in via esclusiva e permanente al deposito merci, con esclusione delle pertinenze dei magazzini coperti).
L’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde non rientra tra quelle a cui si applicano le condizioni dell’ordinanza. Analogamente, l’attività di assistenza ai bagnanti e la movimentazione di lettini o sdraio svolta nell’ambito di impianti natatori all’aperto non rientra tra i settori ai quali si applica l’ordinanza.
Resta fermo l’obbligo in capo al datore di lavoro di valutare il rischio e di attuare le misure di prevenzione e protezione, come indicato dal documento “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” elaborato dal Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome, approvato, in data 19 giugno 2025, da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome" e pubblicato sul sito della Regione Emilia-Romagna al link Prevenzione da alte temperature nei luoghi di lavoro — Salute (regione.emilia-romagna.it)