Nuovo modello per l'opzione IVA nei settori logistica e trasporto merci - redigo.info

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Con il provvedimento del 28 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per la comunicazione dell’opzione IVA relativa ai servizi resi ad aziende operanti nel settore del trasporto, movimentazione merci e logistica. Tale adempimento è previsto dall’articolo 1, comma 60, della legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024), che ha previsto l’introduzione di un regime transitorio di applicazione del meccanismo del reverse charge (inversione contabile).

Il modello va utilizzato per comunicare l’opzione, esercitata congiuntamente da prestatore e committente, che consente a quest’ultimo di versare l’IVA in nome e per conto del prestatore. Il prestatore resta comunque solidalmente responsabile dell’imposta. Questa modalità si applica alle prestazioni di servizi rese mediante appalto, subappalto o altri rapporti che prevedano l’impiego prevalente di manodopera e beni del committente. La scelta è valida per tre anni.

Il modello deve contenere i dati relativi ai contratti interessati. In caso di più contratti tra le stesse parti, è sufficiente un’unica comunicazione compilando moduli distinti per ciascun contratto. Ogni opzione, tuttavia, richiede una comunicazione separata.

Le comunicazioni potranno essere inviate a partire dal 30 luglio 2025 esclusivamente tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario. Sul sito dell’Agenzia sarà disponibile gratuitamente il software “ReverseChargeLogistica” per la compilazione del file. È possibile inviare una comunicazione correttiva, che sostituisce integralmente la precedente, ma non modificare l’opzione già esercitata.

I dati trasmessi possono essere consultati sia dal prestatore che dal committente attraverso i rispettivi cassetti fiscali nell’area riservata del sito dell’Agenzia, anche tramite un intermediario delegato.

L’IVA va versata dal committente mediante modello F24, senza possibilità di compensazione, entro il termine previsto dall’art. 18 del D.lgs. n. 241/1997, con riferimento al mese successivo all’emissione della fattura. Le istruzioni operative per il modello F24 saranno fornite con successiva risoluzione.

Redazione redigo.info

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