Piena operatività del reverse charge per l'IVA su prestazioni di servizi in ambito trasporto, movimentazione merci e logistica

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Piena operatività del reverse charge per l’IVA su prestazioni di servizi in ambito trasporto, movimentazione merci e logistica

Piena operatività del reverse charge per l’IVA su prestazioni di servizi in ambito trasporto, movimentazione merci e logistica

Pubblicato ieri, 28 luglio, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che garantisce piena operatività alla norma 

Il decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 ha esteso la disciplina della “reverse charge” per l’IVA anche alle prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica.

L’estensione della reverse charge ai suddetti settori, prevista dall’ultima legge di bilancio, è stata fortemente voluta da Fedespedi insieme a Confetra, al fine di favorire una maggiore trasparenza degli appalti, e rappresentano il risultato di un dialogo costante e proficuo instauratosi con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Viceministro Maurizio Leo.

In attesa della piena operatività della disposizione – subordinata all’autorizzazione dell’Unione Europea – viene previsto per le suddette prestazioni di servizi che il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta. La medesima opzione può essere esercitata nei rapporti tra l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori.

In tal caso la fattura è emessa ai sensi dell’DPR n. 633/1972 dal prestatore e l’imposta è versata dal committente ai sensi dell’art.17 del Decreto Legislativo  n. 241/1997, senza possibilità di compensazione, entro il termine di cui all’art. 18, riferito al mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore. 

Con provvedimento del 28 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione dell’opzione di cui sopra – reperibile sul sito dell’Agenzia – stabilendo quanto segue:

  • Il modello deve essere utilizzato dal committente per comunicare all’Agenzia delle entrate l’opzione esercitata unitamente al prestatore per il regime transitorio.
  • L’opzione, che può essere esercitata anche nei rapporti tra subappaltante e subappaltatore, prescinde dall’esercizio della medesima nel rapporto tra committente e primo appaltatore.
  • Per ciascuno dei rapporti di cui al punto precedente, per i quali è esercitata l’opzione, va presentata un’autonoma comunicazione. In tal caso, nel proseguo, per “committente” deve intendersi “subappaltante” e per “prestatore” deve intendersi “subappaltatore”.
  • L’opzione ha durata triennale e si considera esercitata dalla data di trasmissione della Comunicazione.
  • Nel modello è prevista l’indicazione dei dati relativi al contratto per il quale è esercitata l’opzione per il pagamento dell’IVA da parte del committente in nome e per conto del prestatore. In presenza di più contratti tra le stesse parti è possibile presentare una sola Comunicazione compilando più moduli per indicare i dati relativi a ciascun contratto stipulato.
  • La trasmissione della Comunicazione avviene esclusivamente per via telematica ed è effettuata a decorrere dal 30 luglio 2025.
  • È consentito correggere i dati di una Comunicazione precedentemente trasmessa inviando una Comunicazione correttiva che sostituisce integralmente la precedente.

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Noemi