Riforma fiscale e lavoro autonomo: il punto dei Consulenti sul reddito professionale - redigo.info

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La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, nell’approfondimento pubblicato il 4 agosto 2025, analizza le nuove regole fiscali applicabili al reddito da lavoro autonomo introdotte dal decreto legge n. 84/2025. Il focus è posto sul principio di onnicomprensività, sulla deducibilità dei costi, nonché sul trattamento fiscale dei beni strumentali e dei relativi ammortamenti.

Lavoro autonomo e principi di determinazione

Il riformulato articolo 54 del TUIR adotta il principio di onnicomprensività, secondo cui il reddito da lavoro autonomo è determinato come differenza tra tutte le somme percepite e le spese sostenute nel corso del periodo d’imposta.

Resta confermato il criterio di cassa per l’imputazione temporale dei componenti reddituali, salvo un’importante eccezione: i compensi assoggettati a ritenuta d’acconto si considerano imputati all’anno in cui la trattenuta è effettuata dal committente, anche se incassati in un momento successivo dal professionista.

Regole e limiti per la deducibilità dei costi

Il decreto legge interviene anche sul trattamento fiscale delle plusvalenze, sugli ammortamenti, sulla deducibilità di specifiche categorie di costi e sull’obbligo di utilizzo di strumenti tracciabili per rimborsi e riaddebiti. Su richiesta del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, è stato inoltre introdotto un regime di neutralità fiscale per le operazioni straordinarie tra studi professionali, con l’obiettivo di incentivare la crescita strutturale e l’aggregazione in un mercato sempre più competitivo.

Per quanto riguarda le spese non rimborsate dal committente, queste diventano deducibili a partire dal momento in cui si verifica una delle seguenti condizioni:

  • il committente ha fatto ricorso, o è stato assoggettato, a uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza previsti dal D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, oppure a procedure equivalenti in Stati esteri con adeguato scambio di informazioni;
  • una procedura esecutiva individuale avviata nei confronti del committente è risultata infruttuosa;
  • il diritto alla riscossione del credito si è prescritto.

Beni strumentali

Il nuovo articolo 54-quinquies del TUIR conferma l’attuale trattamento fiscale relativo ai beni strumentali. In particolare, restano indeducibili le quote di ammortamento degli immobili strumentali, inclusi quelli ad uso promiscuo (professionale e personale o familiare), mentre risultano deducibili i canoni di locazione finanziaria riferiti agli stessi beni.

Per quanto riguarda i diritti immateriali:

  • le quote di ammortamento relative ai diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, brevetti industriali, processi, formule e know-how di natura industriale, commerciale o scientifica, sono deducibili entro il limite del 50% del loro costo;
  • per gli altri diritti di natura pluriennale, la deducibilità delle quote di ammortamento è ammessa in base alla durata di utilizzazione stabilita dal contratto o dalla legge.

Redazione redigo.info

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