Secondo la Legge di bilancio per il 2025 (L. n. 207/2024), le spese di trasferta sostenute dal professionista, addebitate (analiticamente) al committente, dal 1° gennaio di quest’anno sono indeducibili dal suo reddito di lavoro autonomo, non rilevando lo strumento di pagamento utilizzato direttamente dal primo e addebitato, poi, al secondo.
Il focus 1/2025, a firma AIDC LAB, specifica che viene meno il comune interesse (committente/professionista) di garantire la tracciabilità degli intercorsi pagamenti, che può generare discapito per il committente, il quale si vedrebbe interdetta la possibilità di dedurre i costi su scelta del professionista in ordine alle modalità.
La novità di Legge esplica effetti unicamente ai fini delle imposte sui redditi, poiché le norme Iva sono invariate: le somme rimborsate al professionista dal committente rispondono, cioè, ancora alla base imponibile Iva, quindi restano incluse nel volume d’affari, circostanza che rileva pure ai fini del calcolo del contributo integrativo da dover versare, ad opera degli iscritti agli Ordini professionali, alla Cassa di previdenza e assistenza.
Altro aspetto capace di creare questioni attiene alla tracciabilità delle spese di vitto e alloggio, viaggio e trasporto che le imprese sostengono a vantaggio dei lavoratori autonomi: al rimborso analitico dovrebbero essere applicati anche i limiti giornalieri, non solo gli obblighi di tracciare i pagamenti. Perlomeno questa è la ratio individuata nell’art. 95, c. 3-bis TUIR.
Indeducibili con effetti sui rimborsi
Peraltro, il focus 1 sostiene che se l’obiettivo di mantenere l’obbligo di tracciabilità è evitare che i committenti deducano costi non effettivamente sostenuti, i limiti di deducibilità giornalieri non sarebbero significativi a questo scopo, comportando solo un aggravio impositivo sulle imprese. Ingiustificato.
La neonata norma dovrebbe essere rivista, consentendo la deducibilità dei rimborsi delle spese rese, tutte, tracciabili ad opera dell’impresa o ddella società, anche per la parte eccedente i limiti giornalieri.
Redazione redigo.info