Partecipazioni e realizzo virtuale: criteri per la riclassificazione - redigo.info

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Con la risposta n. 209 del 19 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il realizzo virtuale si applica solo quando la riclassificazione contabile di uno strumento finanziario comporta il passaggio a un diverso regime fiscale. In particolare, il meccanismo si attiva nei casi in cui uno strumento venga spostato tra i diversi portafogli previsti dallo standard contabile, con conseguente mutamento del trattamento fiscale. In tal caso, il differenziale che emerge dalla riclassificazione è assoggettato al regime fiscale del portafoglio di origine.

Nel caso oggetto dell’istanza, la società Alfa – controllata dal gruppo industriale Beta – aveva ceduto alla holding Delta il 100% della partecipazione nella società tedesca Gamma GmbH, precedentemente detenuta integralmente. La cessione, formalizzata il 27 dicembre 202x con efficacia dal 1° gennaio successivo, prevedeva un prezzo soggetto ad aggiustamento sulla base dei risultati dell’esercizio 202x. In sede di chiusura del bilancio, Alfa ha riclassificato la partecipazione da “controllata” a “attività non corrente detenuta per la vendita” in applicazione dell’IFRS 5.

Alfa ha chiesto conferma che tale riclassificazione non comportasse effetti fiscali anticipati, sostenendo che non si trattasse di un passaggio tra portafogli previsti dall’IFRS 9, ma di una semplice riclassificazione priva di impatto sul regime fiscale della partecipazione, la quale continua ad essere valutata al costo e non è destinata alla negoziazione.

L’Agenzia ha accolto l’interpretazione della società, ribadendo che il realizzo si applica solo in presenza di una riclassificazione tra categorie che modificano il trattamento fiscale dello strumento, come previsto dall’articolo 4 del DM 8 giugno 2011, richiamato dal DM IFRS 9 del 10 gennaio 2018.

Nella fattispecie, la partecipazione non ha cambiato natura fiscale, restando classificata come immobilizzazione. Pertanto, non si applicano le disposizioni sul realizzo virtuale e gli effetti fiscali emergeranno solo al momento effettivo della cessione, con possibile applicazione del regime PEX.

Redazione redigo,info

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