Consolidato fiscale, ok alla remissione in bonis per l'ingresso tardivo - redigo.info

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Con la risposta n. 294 del 24 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate chiarisce un importante aspetto operativo relativo al regime del consolidato fiscale nazionale, confermando la possibilità di ricorrere all’istituto della remissione in bonis per sanare l’omessa indicazione di una società nel perimetro del consolidato, purché sussistano comportamenti coerenti e concludenti che dimostrino la volontà del contribuente.

La vicenda riguarda le società ALFA (consolidante) e BETA, quest’ultima costituita nel 2023 e partecipata al 51% da ALFA. Sebbene il gruppo avesse programmato l’ingresso di BETA nel consolidato già dal periodo d’imposta 2024, tale opzione non era stata formalmente comunicata nel quadro OP della dichiarazione dei redditi 2024 di ALFA, per una semplice dimenticanza.

Secondo quanto rappresentato nell’istanza e valutato dall’Agenzia, due elementi hanno dimostrato la reale volontà del gruppo di consolidare fiscalmente anche BETA:

  • il calcolo e il versamento degli acconti IRES 2024 da parte di ALFA in misura coerente con l’inclusione della nuova società nel perimetro del consolidato;
  • l’indicazione nel bilancio di BETA al 31 dicembre 2024 di un provento da consolidamento, derivante dal trasferimento di perdite fiscali e interessi passivi alla controllante.

Questi elementi sono stati ritenuti dall’Agenzia comportamenti idonei a dimostrare la buona fede del contribuente e la coerenza con il regime opzionale, come richiesto dalla normativa sulla remissione in bonis.

L’Agenzia, richiamando la disciplina dell’art. 2 del D.L. 16/2012, la prassi precedente e le regole relative agli acconti IRES nel consolidato, ha confermato che:

  • i versamenti effettuati da ALFA risultano compatibili con l’intenzione di includere BETA nel consolidato fin dal 2024;
  • la rappresentazione contabile del provento da consolidamento nel bilancio di BETA è anch’essa coerente con tale scelta;
  • pertanto, è possibile ricorrere alla remissione in bonis per regolarizzare l’omessa comunicazione formale.

Per perfezionare la sanatoria, il gruppo dovrà:

  • inserire BETA nel quadro OP del Modello Redditi SC 2025 di ALFA, indicando il codice “1 – esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo” e “2 – secondo periodo” nella colonna sull’esercizio sociale;
  • compilare il quadro GN nel modello SC 2025 di BETA per attribuire il proprio reddito alla fiscal unit;
  • versare la sanzione di 250 euro prevista dall’art. 11 del D.Lgs. 471/1997.

Infine, l’Agenzia specifica che restano impregiudicati eventuali controlli successivi sulla sussistenza dei requisiti sostanziali.

Redazione redigo.info

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