Con la risposta ad interpello n. 228 del 1° settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme percepite nel 2024 a titolo di NASpI non rientrano tra i redditi agevolabili ai fini del regime speciale per lavoratori impatriati, previsto dall’art. 16 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 147. Tali importi devono quindi essere tassati per intero.
Il caso analizzato fa riferimento al previgente regime per impatriati, ancora applicabile a coloro che hanno trasferito la residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023, nonostante l’entrata in vigore del nuovo regime introdotto dall’art. 5 del D.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, valido dal 2024 per i nuovi ingressi.
Ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. n. 147/2015, il regime agevolato consente di assoggettare al 30% del loro ammontare i redditi prodotti in Italia da soggetti che trasferiscono la propria residenza fiscale nel territorio dello Stato. I redditi ammessi includono quelli da lavoro dipendente, autonomo, assimilati e di impresa. L’accesso al beneficio richiede, tra le altre condizioni, che il contribuente non sia stato residente in Italia nei due anni precedenti e che si impegni a permanere nel Paese per almeno due anni.
Tuttavia, l’Agenzia ribadisce che il beneficio è rivolto esclusivamente ai redditi derivanti da un’attività lavorativa effettivamente svolta in Italia. La NASpI, disciplinata dall’art. 1 del D.lgs. 4 marzo 2015, n. 22, rappresenta una prestazione assistenziale erogata in caso di disoccupazione involontaria e non costituisce reddito da lavoro.
Poiché tale indennità non è connessa allo svolgimento di un’attività lavorativa, ma è legata alla cessazione del rapporto di lavoro, essa non soddisfa i requisiti richiesti dal regime per impatriati. Di conseguenza, le somme percepite a titolo di NASpI non beneficiano dell’agevolazione fiscale e devono essere interamente tassate.
Redazione redigo.info