Le note di variazione di cui all’articolo 26, commi 2 e 3-bis, DPR n. 633/1972 – possono essere emesse dal momento in cui si verificano le situazioni ivi previste che attribuiscono il diritto alla variazione dell’IVA al cedente il bene o al prestatore del servizio, ma non oltre il termine di decadenza per l’attività accertativa riferita all’anno in cui sorge il diritto.
Individuazione del dies ad quem per l’emissione delle note di variazione
Così l’AIDC – Associazione italiana dottori commercialisti – nella Norma di comportamento n. 231, con oggetto il Termine di emissione delle note di variazione (11 Settembre 2025), ove ha dato interpretazione sulla individuazione del dies ad quem, giorno cioè fino al quale si producono gli effetti per l’emissione delle note di credito.
Fondamentale è distinguere fra:
- il diritto a effettuare la variazione in diminuzione dell’imposta dovuta;
- il diritto alla detrazione.
In base ai predetti commi 2 e 3-bis dell’art. 26 del DPR n. 633/72, il soggetto passivo – sia esso cedente o prestatore – “ha diritto di portare in detrazione […] l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola […]”, se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile:
– in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione;
– per l’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente;
– in caso di mancato pagamento del corrispettivo dovuto a procedure esecutive infruttuose o all’avvio di una procedura concorsuale.
Individuazione del dies a quo
Il dies a quo, giorno cioè dal quale procedere alla rettifica in diminuzione, coincide invece con la data in cui si realizza uno dei presupposti previsti dalla norma: “A decorrere dalla data in cui si realizza il presupposto previsto dalla norma, il soggetto che ha emesso la fattura ha la facoltà di procedere alla rettifica in diminuzione dell’imposta a suo tempo addebitata in via di rivalsa. Ed è questo il dies a quo.”.
Redazione redigo.info