Uso promiscuo dell'auto aziendale: gli optional a carico del lavoratore - redigo.info

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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 233 del 9 settembre 2025, chiarisce che le somme trattenute ai dipendenti per optional aggiuntivi installati sui veicoli aziendali concessi in uso promiscuo non riducono il valore del fringe benefit imponibile. Tali accessori, infatti, non risultano inclusi nella valorizzazione forfetaria basata sulle tabelle ACI, previste dall’art. 51, comma 4, lettera a), del TUIR. Pertanto, il datore di lavoro deve trattenere queste somme dall’importo netto in busta paga, senza modificarne l’imponibile fiscale.

Il TUIR, all’art. 51, disciplina il principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente, includendo qualsiasi somma o valore percepito in relazione al rapporto di lavoro, anche sotto forma di beni o servizi. Tuttavia, introduce deroghe specifiche. Per i veicoli concessi in uso promiscuo, il legislatore stabilisce un criterio forfetario di determinazione del fringe benefit, che prescinde dai costi reali sostenuti e dalla percorrenza effettiva.

Le tabelle ACI indicano un costo chilometrico standard (su base 15.000 km) calcolato in funzione di parametri tecnici del veicolo, senza considerare eventuali optional personalizzati. Di conseguenza, le spese per accessori richiesti dal dipendente (come sistemi multimediali, interni speciali ecc.) non riducono il valore forfetario imponibile, anche se interamente a carico del lavoratore.

Optional: trattenute senza impatto sull’imponibile

La normativa consente di sottrarre dal valore del benefit solo le somme richieste espressamente per l’uso privato del veicolo, purché quantificate secondo le tabelle ACI. Al contrario, le trattenute relative ad altri beni o servizi, non inclusi nella valorizzazione ACI, devono essere valutate separatamente e considerate ulteriori benefit tassabili, se erogati dal datore di lavoro.

Nel caso degli optional, il datore di lavoro può acconsentire alla personalizzazione del veicolo e recuperare i relativi costi tramite trattenute sullo stipendio netto del dipendente. Tuttavia, queste spese non incidono sull’imponibile determinato forfetariamente. La stessa regola vale per altri servizi aggiuntivi legati al veicolo, come le infrastrutture di ricarica installate presso l’abitazione del lavoratore.

Questa impostazione conferma l’orientamento già espresso nella circolare n. 326/1997 e in precedenti interpelli, ribadendo l’autonomia del valore ACI rispetto ad elementi aggiuntivi non standardizzati.

Redazione redigo.info

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