Il documento di prassi 14/E/2026 analizza il trattamento fiscale del progetto aziendale “Car Flexi”, con cui l’azienda mette a disposizione dei dipendenti auto ad uso promiscuo, chiedendo loro di contribuire al costo del noleggio. Il dipendente versa una trattenuta mensile pari al 100% del valore convenzionale del fringe benefit (art. 51, comma 4, lett. a) TUIR). La parte di costo del noleggio eccedente tale valore viene trattenuta. L’azienda ritiene che tale quota eccedente non debba essere tassata, perché rappresenterebbe un contributo del dipendente e non un reddito.
Il principio generale
Tutto ciò che il dipendente percepisce in relazione al lavoro costituisce reddito imponibile (principio di onnicomprensività ex art. 51, comma 1, TUIR).
Valutazione dei fringe benefit
Il valore dei beni e servizi concessi al dipendente si determina in base al valore normale (art. 9 TUIR), salvo deroghe. Per le auto ad uso promiscuo, il fringe benefit è determinato forfettariamente (tabelle ACI), al netto delle somme trattenute al dipendente per l’uso personale (art. 51, comma 3 e 4 TUIR).
I chiarimenti di prassi
Solo le somme pagate dal dipendente per l’uso personale del veicolo, calcolate secondo il metodo forfettario, possono ridurre il fringe benefit. Il dipendente può azzerare il fringe benefit pagando tramite trattenuta mensile un importo pari al valore convenzionale determinato ex art. 51, comma 4, lett. a). La quota di costo del noleggio eccedente il fringe benefit:
- non può essere sottratta dalla retribuzione variabile lorda;
- deve essere trattenuta dalla retribuzione variabile netta;
- deve concorrere al reddito imponibile (art. 51, comma 1 TUIR).
In altre parole, solo la parte del costo pari al fringe benefit può ridurre l’imponibile; tutto ciò che il dipendente paga in più è considerato reddito di lavoro dipendente.
Redazione redigo.info