Forma e ricolloca, prorogato l’Avviso FonARCom - redigo.info

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Un bottino di 2 milioni di euro per dare il via all’Avviso 03/2024 (pubblicazione a settembre 2024), rubricato “Forma e Ricolloca”, che il Consiglio di Amministrazione del Fondo FonARCom, nella seduta del 19 febbraio 2025, ha prorogato.

Il nuovo termine di presentazione delle Proposte formative, a valere sulle risorse dell’Avviso,è il 30 settembre 2025, ore 16.00. Con l’occasione, il Fondo è a ricordare che l’Avviso è a sportello ad esaurimento risorse.

Modalità e termini di presentazione delle proposte progettuali:

Scadenze
Programmate
Parere Parti
(termini di invio telematico dei PF
alle Parti Sociali per la condivisione)
Chiusura Finestre
(termini di invio telematico e consegna al Fondo dei PF condivisi positivamente)
30 settembre 2025 – ore 16:0031 ottobre 2025 – ore 16:00
Tabella delle date

FonARCom dà, dunque, nuova opportunità di adesione all’importante iniziativa inserita tra le politiche attive del lavoro, finanziando le attività di orientamento, qualificazione e/o riqualificazione attraverso una formazione continua e mirata e il miglioramento delle competenze di talune, specifiche categorie di cittadini e lavoratori.

L’ambito applicativo

I destinatari della formazione in relazione ai piani progettuali che verranno presentati a valere sull’Avviso restano, in definitiva:

– lavoratori svantaggiati;

– disoccupati;

– inoccupati. 

Obiettivo primo è tentare di facilitare il loro inserimento nel mondo del lavoro, con attività di orientamento e formazione in grado di favorire un cambio di mansione o l’ingresso in realtà produttive.

I richiedenti sono sempre aziende che devono aver aderito al Fondo, la cui sede sia dislocata nel territorio italiano.

I tempi

Attenzione, perciò, al calendario dell’Avviso FonARCom sotto la presidenza di Andrea Cafà, che prevede che le aziende interessate a parteciparvi fissino le nuove scadenze:

– del 30 settembre 2025 e

– del 31 ottobre 2025.

Le attività economiche che intendono presentare i piani progettuali dovranno muoversi in vista dello slittamento. Resta valido il suggerimento di controllare il portale di FonARCom.

Prosegue dunque il contributo, che nello specifico finanzia Piani quadro indirizzati a chi si trovi al di fuori del mondo del lavoro e/o rientri nella categoria dei cosiddetti “lavoratori svantaggiati”. La dotazione economica è, come detto, accessibile, previo consenso delle Parti Sociali costituenti il Fondo, con procedura “a sportello”, mediante presentazione di richiesta di Contributo per Piani Quadro.

Si tenga a mente che ciascuna azienda può essere beneficiaria unicamente su un Piano Formativo. 

Beneficio concedibile

CLASSE DIMENSIONALE AZIENDAVALORE MASSIMO BENEFICIO FonARCom
MICROIMPRESA€ 10.000,00
PICCOLA IMPRESA€ 15.000,00
MEDIA IMPRESA€ 20.000,00
GRANDE IMPRESA€ 25.000,00

 Ancora sui destinatari

Torniamo all’ambito soggettivo per circostanziare i beneficiari dell’intervento. Sono:

  • disoccupati (comma 1 dell’art. 19 del d.lgs. 150/2015) o lavoratori a rischio di disoccupazione (comma 4 dell’art. 19 d.lgs. 150/2015), registrati negli elenchi tenuti presso i Centri per l’Impiego, immediatamente disponibili per lo svolgimento di attività lavorative DID.
    • Dovranno risultare assunti dall’azienda beneficiaria, aderente a FonARCom entro la chiusura da parte di SP del Piano Formativo (Fon06 bis).
    • Il contratto di assunzione da parte delle aziende beneficiarie dei Piani formativi dovrà essere a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata di almeno 12 mesi (per sedi lavorative dei soggetti destinatari siti nelle regioni Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia, il contratto dovrà avere durata di almeno 6 mesi), per il quale i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo di cui all’art. 25 della legge n. 845/1978, così come previsto dall’art. 118 della legge 388/2000, modificato dall’art. 10 legge 148/2011;
  • lavoratori/lavoratrici dipendenti per i quali i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo di cui all’art. 25 della legge n. 845/1978, così come previsto dall’art. 118 della legge 388/2000, modificato dall’art. 10 legge 148/2011:
    • assunti al massimo nei 6 mesi antecedenti all’inserimento nel Piano formativo ed in possesso di contratto di lavoro dipendente con durata non inferiore a 12 mesi (è ammesso il caso di trasformazione da tempo determinato inferiore a 12 mesi a contratto di almeno 12 mesi, o a tempo indeterminato, purché la prima assunzione in azienda rientri al massimo nei 6 mesi antecedenti all’inserimento nel Piano formativo).

Sono esclusi i dipendenti degli Enti di formazione/Università soggetti proponenti, soggetti delegati, soggetti partner (ed eventuali soggetti ad essi collegati ai sensi dall’art. 2359 del Codice civile) del presente Avviso, che non potranno essere destinatari di formazione; pertanto, non saranno rendicontabili in alcun Piano formativo dell’Avviso in questione.

Rispetto al requisito dell’assunzione per come indicato, dovrà essere posseduto da almeno l’80% dei discenti destinatari della formazione. Ove tale obiettivo non fosse raggiunto, il contributo rendicontato sarà riparametrato.

 Possono, altresì, essere destinatari:

  • lavoratori/lavoratrici dipendenti, per i quali i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo di cui all’art. 25 della legge n. 845/1978, così come previsto dall’art. 118 della legge 388/2000, modificato dall’art. 10 legge 148/2011, rientranti nelle seguenti categorie:
    •  minori di 24 anni o maggiori di 50;
    • senza diploma di scuola media superiore o professionale;
    • donne o lavoratori occupati in settori con alto tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato.

Il valore della formazione erogata a favore di queste categorie di lavoratori non può superare il 30% del contributo approvato e/o rendicontato; tali categorie di destinatari non possono essere conteggiate per il raggiungimento dell’obiettivo di assunzione dei disoccupati. 

I temi del Forma e Ricolloca

Anche l’ambito oggettivo va ulteriormente declinato. Di seguito:

  • formazione continua per la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione alla salvaguardia psico-fisica del lavoratore nel rispetto delle sue mansioni e dell’incarico contrattuale assunto. La tematica tiene conto, in particolare, di tutte quelle realtà che per loro natura sono più esposte ai fattori di rischio e, per tale motivo, necessitano di determinate procedure di sicurezza anche ad impatto ambientale (esclusa la sicurezza obbligatoria);
  • formazione continua per l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore in generale e, con particolare attenzione al tema di innovazione ed impiego di tecnologie moderne, l’introduzione di tecniche e pratiche dell’organizzazione e della produttività tali da consentire un giusto equilibrio tra performance ed investimenti;
  • formazione continua per l’allineamento delle competenze aziendali in tema di internazionalizzazione, con riguardo ad una visione europeistica del mercato del lavoro e degli ambienti produttivi tali da garantire un’effettiva capacità di posizionamento nei più ampi contesti internazionali.

Gli aiuti

Per ultimo, riportiamo che ogni azienda deve optare per un regime aiuti:

  • de minimis;
  • regime UE 651/14.

Redazione redigo.info

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