Niente compensazione per l'accollo di debiti fiscali altrui - redigo.info

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Con la risposta ad interpello n. 246 del 17 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’accollo di debiti tributari altrui produce effetti solo come accollo interno. Questo comporta due conseguenze principali:

  1. l’accollato resta l’unico soggetto debitore nei confronti dell’erario;
  2. l’accollante non può utilizzare i propri crediti d’imposta per compensare i debiti tributari che ha deciso di accollarsi, anche se si riferiscono alla stessa annualità; allo stesso modo, l’accollato non può chiedere all’erario di estinguere i propri debiti tramite i crediti dell’accollante.

L’Agenzia ricorda che l’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 consente la compensazione solo tra crediti e debiti intestati al medesimo soggetto. Il contribuente può infatti effettuare versamenti unificati e compensare eventuali crediti solo se derivano dalle proprie dichiarazioni fiscali e se si riferiscono allo stesso periodo e agli stessi enti impositori.

L’articolo 8 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) permette l’accollo del debito d’imposta altrui, ma senza liberare il contribuente originario. Tuttavia, questa norma non autorizza la compensazione tramite crediti d’imposta dell’accollante.

L’articolo 1 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 stabilisce espressamente il divieto di utilizzare in compensazione i crediti dell’accollante per estinguere i debiti accollati. Chi viola questo divieto effettua un versamento non valido a tutti gli effetti di legge e incorre nelle sanzioni previste dall’articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

In sintesi, i versamenti tramite compensazione con crediti altrui sono nulli e sanzionabili; resta, quindi, l’obbligo di pagamento dell’imposta. Anche la giurisprudenza conferma questo orientamento. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3930 del 16 febbraio 2025, ha ribadito che l’accollo di debiti fiscali altrui non modifica la soggettività fiscale del rapporto: solo il debitore originario può estinguere il debito, e nessuno può utilizzare crediti propri per saldare obbligazioni di altri.

Redazione redigo.info

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