Con la risposta n. 259 del 2 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il cessionario che acquista un credito d’imposta derivante dalla trasformazione di DTA (Deferred Tax Asset) non può utilizzarlo in compensazione, qualora il cedente abbia già presentato istanza di rimborso.
In questi casi, la normativa esclude sia la possibilità di una successiva cessione del credito, sia l’utilizzo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Di conseguenza, il cessionario non può includere la compensazione tra le modalità di utilizzo del credito acquisito ai sensi dell’articolo 43-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Il quesito posto nell’interpello riguarda i crediti generati d’imposta dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (DTA), secondo quanto previsto dall’articolo 44-bis del DL 30 aprile 2019, n. 34 (convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e successive modifiche). Tale norma consente alle società che, entro il 31 dicembre 2021, abbiano ceduto a titolo oneroso crediti verso debitori inadempienti (ossia in ritardo di oltre 90 giorni), di trasformare le DTA in crediti d’imposta, anche se non iscritte in bilancio.
La trasformazione riguarda in particolare:
- le perdite fiscali non ancora utilizzate ai sensi dell’articolo 84 del TUIR;
- le eccedenze ACE non ancora dedotte o fruite come credito d’imposta.
La data di efficacia della cessione dei crediti rappresenta il momento in cui la società può effettuare la trasformazione in credito d’imposta. Il comma 2 dell’articolo 44-bis disciplina le modalità di utilizzo di tali crediti: compensazione, cessione (ai sensi degli articoli 43-bis e 43-ter del D.P.R. n. 602/1973) o rimborso.
Tuttavia, come ribadito anche dalla risoluzione n. 44 del 18 giugno 2021, il cessionario può esercitare solo le modalità non escluse dalla scelta già compiuta dal cedente. Se quest’ultimo ha chiesto il rimborso, il credito non può più essere né ceduto né compensato.
Redazione redigo.info