Revoca del licenziamento, quando sì quando no - redigo.info

Compatibilità
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Il datore può revocare il licenziamento, se intimato entro 15 giorni dalla comunicazione della impugnazione da parte del lavoratore (L. 300/1970; D. LGS. n. 23/2015).

La conseguenza diretta è il ripristino della condizione di dipendente (ovvero la ricostituzione del rapporto di lavoro), senza soluzione di continuità, con diritto alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca e inapplicabilità dei regimi sanzionatori che scatterebbero per le ipotesi di nullità o illegittimità del licenziamento.

Sentenza 26954

Con la pronuncia n. 26954/2025, la Corte di cassazione ha precisato che l’indicato termine (i 15 giorni) per esercitare il diritto potestativo di revoca del licenziamento è perentorio; non soggetto, perciò, a interruzione o sospensione per effetto della successiva produzione da parte del lavoratore licenziato di documentazione specifica (detto diritto è, infatti, di natura decadenziale).

Il termine decorre, quindi, sempre dalla data di impugnazione del licenziamento, anche se l’impugnazione é generica e non contiene specifiche del motivo invalidante il recesso (nel caso esaminato, lo stato di gravidanza di una lavoratrice, che rende il licenziamento nullo).

Assume rilievo, nel contesto della sentenza pronunciata, il richiamo all’art. 6 della L. 604/66, che non richiede per l’impugnazione del licenziamento formule particolari, men che mai di rendere noti i motivi di invalidità del recesso. Questa norma prevede semplicemente che il licenziamento venga impugnato in via stragiudiziale entro 60 giorni, con qualsiasi atto scritto idoneo a rendere nota la sola volontà del lavoratore.

Sentenza n. 26957

Si aggiunge la sentenza n. 26957/2025, che precisa che la disposizione sul licenziamento è di natura speciale e che le norme che regolano il diritto di revoca pongono condizioni specifiche ai fini del suo esercizio, in quanto è un diritto potestativo del datore di lavoro che, se esercitato entro quel termine perentorio (15 giorni), produce effetti immediati nella sfera giuridica del lavoratore – che, pertanto, non dovrà prestare il suo consenso – e comporta l’inapplicabilità dei regimi sanzionatori in caso di invalidità del recesso.

Il caso atipico della revoca tardiva

Tuttavia, se tali specifiche condizioni vengono meno (come nel sintetizzato caso in cui il datore eserciti il diritto di revoca del licenziamento oltre il termine di 15 giorni dalla comunicazione della sua impugnazione), tornano a essere applicabili i principi generali.

In una simile circostanza, la revoca tardiva del licenziamento, tramite proposta di ricostituzione del rapporto di lavoro, richiede necessariamente l’accettazione da parte del lavoratore.

Recapiti
redazione