Licenziamento illegittimo, PMI deve risarcire oltre 6 mesi

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In relazione al licenziamento illegittimo nelle imprese “sottosoglia”, e a seguito della sentenza n. 118 del 21 luglio 2025 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 23/2015 nella parte in cui fissava un tetto massimo di sei mensilità per il relativo indennizzo relativo, si registrano le prime applicazioni giurisprudenziali del nuovo orientamento (leggi l’approfondimento di Conflavoro).

Con la sentenza n. 241 del 3 ottobre 2025, il Tribunale di La Spezia ha riconosciuto un licenziamento per giustificato motivo oggettivo come licenziamento illegittimo. Disposto da una piccola impresa, il datore di lavoro è stato quindi condannato al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a 8 mensilità dell’ultima retribuzione utile ai fini del TFR.

I criteri per quantificare l’indennità del licenziamento illegittimo

La sentenza spezzina si pone in linea con l’orientamento inaugurato dalla Consulta, la quale ha ritenuto che la previsione di un tetto fisso di 6 mensilità non garantisse una tutela effettiva e proporzionata, precludendo al giudice la possibilità di adattare la misura risarcitoria alle peculiarità del caso concreto.

Il Tribunale ha pertanto richiamato espressamente i criteri indicati dalla Corte Costituzionale – numero dei dipendenti, dimensioni dell’impresa, anzianità di servizio, comportamento e condizioni delle parti – sottolineando che la “dimensione aziendale” non si esaurisce nel dato numerico del personale, ma comprende anche la capacità economica complessiva, il volume d’affari, il patrimonio e gli investimenti dell’impresa.

In applicazione di tali parametri, il giudice ha quantificato l’indennità in misura superiore al limite dichiarato incostituzionale, valorizzando i criteri dell’anzianità, la prossimità alla soglia dimensionale dei quindici dipendenti e le circostanze specifiche del recesso.

Le implicazioni per le PMI e la posizione di Conflavoro

La pronuncia del Tribunale di La Spezia conferma le preoccupazioni già espresse da Conflavoro a seguito della decisione della Corte Costituzionale. L’eliminazione del limite massimo di sei mensilità, pur mantenendo il meccanismo del dimezzamento per le imprese “sottosoglia”, introduce un margine di discrezionalità giudiziale potenzialmente ampio, che rischia di compromettere la certezza del diritto e la prevedibilità dei costi del lavoro, elementi essenziali per la stabilità e la competitività delle micro e piccole imprese.

Conflavoro ritiene indispensabile un intervento legislativo correttivo che, nel rispetto dei principi costituzionali di adeguatezza e proporzionalità, ristabilisca un quadro normativo equilibrato e sostenibile, capace di contemperare la tutela del lavoratore con l’esigenza di garantire alle PMI un sistema di regole chiaro, coerente e compatibile con la loro struttura economica.

Recapiti
Gabriele Tolari