Con la risposta n. 261 del 9 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i rimborsi erogati da un Comune al datore di lavoro, per retribuzioni e contributi versati in favore del dipendente assente per svolgere un mandato amministrativo, non rientrano nel campo di applicazione dell’IVA. L’Agenzia ha precisato che tali somme non configurano una prestazione di servizi a titolo oneroso, in quanto mancano i presupposti soggettivi e oggettivi richiesti.
Nel fornire chiarimenti sul trattamento IVA dei rimborsi per permessi retribuiti utilizzati da lavoratori dipendenti di soggetti privati o enti pubblici economici, l’Agenzia ha richiamato l’art. 16-ter, comma 1, del D.L. n. 131/2024 (convertito con modificazioni dalla legge n. 267/2024), che ha abrogato il comma 35 dell’art. 8 della legge n. 67/1998. Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che la nuova disciplina si applica ai prestiti e distacchi di personale attivati o rinnovati dal 1° gennaio 2025, salvaguardando i comportamenti conformi alla giurisprudenza UE o alla normativa precedente, purché non risultino accertamenti definitivi.
La circolare n. 5 del 16 maggio 2025 ha spiegato che il distacco o prestito di personale, ai fini IVA, si configura solo quando un datore di lavoro mette temporaneamente a disposizione uno o più dipendenti per l’esecuzione di attività presso un altro soggetto, rimanendo responsabile del trattamento economico e normativo del lavoratore e agendo nell’interesse proprio.
Nel caso dei rimborsi previsti dall’art. 79 del TUEL, l’operazione non mostra i requisiti del distacco. Il Comune, dunque, non beneficia di alcuna prestazione diretta da parte del datore di lavoro e non esiste un rapporto corrispettivo tra le parti. L’Ente pubblico interviene unicamente per consentire al cittadino eletto di esercitare il proprio mandato, senza oneri per il datore di lavoro.
Di conseguenza, l’Agenzia ha confermato che questi rimborsi non rientrano nel campo IVA e non rappresentano operazioni imponibili ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 633/1972.
Redazione redigo.info