Premi nei concorsi di progettazione: inquadramento fiscale e ritenute - redigo.info

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La risposta n. 266 del 21 ottobre 2025 dell’Agenzia delle Entrate riguarda il trattamento fiscale dei premi corrisposti ai partecipanti di un concorso di progettazione in due gradi, indetto dal Ministero nell’ambito del PNRR. L’Amministrazione chiedeva come tassare il premio destinato a un architetto non titolare di partita IVA, residente all’estero e impiegato come lavoratore dipendente, che non svolge attività professionale abituale.

Il concorso prevedeva premi sia per i vincitori sia per i progettisti classificati dal secondo al quinto posto. L’istante riteneva che, nel caso specifico, la prestazione avesse carattere occasionale, non abituale, e quindi fosse soggetta a ritenuta del 20% come lavoro autonomo occasionale.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’iscrizione a un albo professionale implica, di per sé, la volontà di esercitare un’attività con carattere di abitualità e professionalità. Pertanto, i compensi percepiti da un iscritto per prestazioni riconducibili alla sua professione rientrano, di norma, tra i redditi di lavoro autonomo ex art. 53 TUIR. Tuttavia, nel caso concreto, l’Amministrazione riconosce che l’attività svolta dal professionista non presenta caratteri di regolarità o sistematicità e che manca il requisito dell’abitualità.

Il premio ricevuto viene quindi qualificato come reddito derivante da lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. l) del TUIR. Poiché il beneficiario è residente all’estero, il compenso si considera prodotto in Italia e deve essere assoggettato a ritenuta a titolo d’imposta del 30%, come previsto per i non residenti.

Ai fini IVA, l’Agenzia rileva l’assenza del presupposto soggettivo: l’attività non costituisce esercizio abituale di arte o professione. Di conseguenza, l’operazione resta fuori campo IVA e il professionista non deve emettere fattura. La questione dei contributi previdenziali alla cassa professionale non rientra nelle competenze dell’Agenzia.

Redazione redigo.info

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