Lavoro, edilizia: riduzione contributiva confermata - redigo.info

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Viene confermata nella misura stabilita lo scorso anno, per il settore edile, la riduzione contributiva originariamente prevista dall’articolo 29, comma 2, del DL n. 244/1995 (L. n. 341/1995).

Il citato comma di tale articolo di legge – rubricato: Retribuzione minima imponibile nel settore edile – prevede che, sull’ammontare delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali diverse da quelle di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti dovute all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per gli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, a carico dei datori di lavoro esercenti attività edile, anche se in economia, operanti sul territorio nazionale, si applichi una riduzione percentuale.

I datori di lavoro sono tenuti al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale sull’imponibile determinato dalle ore previste dai contratti collettivi nazionali (CCNL). L’agevolazione si cumula con gli sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno e con l’esonero previsto dall’articolo 2, comma 4, del DL n. 71/1993 (L. 151/1993), sino a concorrenza di quanto dovuto ai singoli fondi e gestioni.

La riduzione dei contributi viene confermata

Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni sopra richiamate, al fine di valutare la possibilità che, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l’anno di riferimento la riduzione contributiva.

Tale riduzione è individuata dal Ministero del Lavoro, per l’anno 2025, nella misura confermata dell’11,50 per cento (decreto 29 settembre 2025). Infatti, le rilevazioni elaborate dall’Inps sull’andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di applicazione delle disposizioni di cui al DL n. 244, evidenziano che l’ammontare del gettito contributivo sostanzialmente compensa la riduzione contributiva nella misura dell’11,50 per cento, già fissata con il Decreto direttoriale 16 maggio 2024.

Redazione redigo.info

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