L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 64 del 10 novembre 2025, ha istituito il codice tributo “8161”, necessario per la restituzione spontanea dei contributi a fondo perduto relativi al Superbonus, percepiti ma successivamente riconosciuti come non spettanti.
La misura riguarda i benefici previsti dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, convertito dalla legge 22 febbraio 2024, n. 17. Tale norma aveva introdotto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti con determinate condizioni reddituali che, tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2024, hanno sostenuto spese per interventi edilizi ammessi alla detrazione del 70% (ai sensi dell’art. 119, comma 8-bis, del decreto “Rilancio” n. 34/2020).
Chi ha percepito indebitamente il contributo potrà restituirlo volontariamente tramite il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE), utilizzando il nuovo codice tributo “8161 – Contributo a fondo perduto per Superbonus – Restituzione spontanea – art.1, comma 2, DL 212/2023”.
Il codice va indicato:
- nella sezione “Erario ed altro”, con il tipo “R”;
- senza alcun valore nel campo “elementi identificativi”;
- indicando l’anno di riferimento in cui è stato riconosciuto il contributo;
- specificando l’importo da restituire nella colonna “importi a debito versati”.
La restituzione non potrà essere effettuata mediante compensazione, come previsto dall’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Le somme saranno versate direttamente all’entrata del bilancio dello Stato.
Con questa risoluzione, l’Agenzia delle Entrate intende semplificare le procedure di rimborso volontario, offrendo ai contribuenti uno strumento chiaro per regolarizzare spontaneamente la propria posizione senza incorrere in ulteriori sanzioni.
Redazione redigo.info