CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati: definiti gli aumenti retributivi e gli importi una tantum - redigo.info

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Lo scorso 30 ottobre 2025 Confedilizia, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati (H401).

Il documento siglato contiene novità normative ed economiche e decorre dal 1° novembre 2025 al 31 ottobre 2028.

Novità economiche

Le Parti hanno provveduto all’adeguamento del salario conglobato secondo le dinamiche inflattive riscontrate nel triennio 2023/2025 e quelle preventivate per il triennio 2026/2028.
Gli incrementi del salario minimo saranno riconosciuti con le seguenti decorrenze:

  • gennaio 2026;
  • gennaio 2027;
  • gennaio 2028.
Figura professionaleSalario conglobato da gennaio 2026Salario conglobato da gennaio 2027Salario conglobato da gennaio 2028
A31.359,32 €1.386,50 €1.414,23 €
A41.359,32 €1.386,50 €1.414,23 €
A11.240,42 €1.265,23 €1.290,53 €
A21.240,42 €1.265,23 €1.290,53 €
A51.240,42 €1.265,23 €1.290,53 €
A61.299,79 €1.325,78 €1.352,29 €
A71.299,79 €1.325,78 €1.352,29 €
A81.361,48 €1.388,71 €1.416,48 €
A91.361,48 €1.388,71 €1.416,48 €
B11.519,10 €1.549,48 €1.580,47 €
B21.444,24 €1.473,12 €1.502,58 €
B31.441,76 €1.470,59 €1.500,00 €
B41.342,34 €1.369,19 €1.396,57 €
B51.264,51 €1.289,80 €1.315,60 €
C12.236,10 €2.280,82 €2.326,44 €
C22.050,57 €2.091,58 €2.133,41 €
C31.795,94 €1.831,86 €1.868,50 €
C41.512,61 €1.542,86 €1.573,72 €
C4 – 1° impiego1.290,52 €1.316,33 €1.342,66 €
D11.439,90 €1.468,70 €1.498,07 €
D21.438,58 €1.467,35 €1.496,70 €
D31.438,58 €1.467,35 €1.496,70 €
D41.438,58 €1.467,35 €1.496,70 €

CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati: una tantum per vacanza contrattuale

A ristoro del periodo di vacanza contrattuale (gennaio 2023-ottobre 2025) ai lavoratori è corrisposto un importo una tantum, nelle misure e con le decorrenze di seguito riportate. Gli importi indicati devono essere riproporzionati sulla base della permanenza in servizio nel periodo di riferimento e, nei casi di rapporto di lavoro a tempo parziale, sulla base dell’orario contrattuale.

Figura professionaleUna tantum novembre 2025Una tantum giugno 2026Una tantum giugno 2027
A3500,00 €500,00 €500,00 €
A4500,00 €500,00 €500,00 €
A1456,26 €456,26 €456,26 €
A2456,26 €456,26 €456,26 €
A5456,26 €456,26 €456,26 €
A6478,10 €478,10 €478,10 €
A7478,10 €478,10 €478,10 €
A8500,79 €500,79 €500,79 €
A9500,79 €500,79 €500,79 €
B1558,77 €558,77 €558,77 €
B2531,24 €531,24 €531,24 €
B3530,32 €530,32 €530,32 €
B4493,75 €493,75 €493,75 €
B5465,13 €465,13 €465,13 €
C1822,51 €822,51 €822,51 €
C2754,26 €754,26 €754,26 €
C3660,60 €660,60 €660,60 €
C4556,38 €556,38 €556,38 €
C4 – 1° impiego474,69 €474,69 €474,69 €
D1529,64 €529,64 €529,64 €
D2529,15 €529,15 €529,15 €
D3529,15 €529,15 €529,15 €
D4529,15 €529,15 €529,15 €

Indennità

Le Parti hanno aggiornato anche gli importi delle seguenti indennità:

TipologiaPercentuale/Importo e relative note
Indennità ritiro raccomandate e “pacchi” (immobile ad uso abitativo) per ogni unità abitativa1,10 € (tutti i profili professionali A+ D3)
Indennità ritiro raccomandate e “pacchi” (immobile ad uso non  abitativo) per ogni unità abitativa1,40 € (tutti i profili professionali A+ D3)
Indennità ritiro e consegna chiavi degli appartamenti destinati a locazione (per ciascun appartamento in gestione) 15,00 € (tutti i profili professionali A+ D3)

Altri permessi, aspettative e congedi

Permesso retribuito prevenzione medica. A decorrere dal 2026, tutti i lavoratori avranno diritto ad una giornata di permesso annuo retribuito finalizzata alla prevenzione medica; dovrà essere presentata la datore di lavoro la documentazione attestante. Il diritto alla giornata non fruita entro l’anno di calendario non potrà essere accantonata nel monte permessi né retribuita.

Congedi per le donne vittime della violenza di genere. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 D. Lgs. n. 80/2015 e ss.mm.ii., le lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere hanno diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di tre mesi; il congedo potrà essere fruito su base oraria o giornaliera nell’arco temporale di tre anni dalla data di inizio del percorso. Durante il congedo la lavoratrice ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione; il periodo è coperto da contribuzione figurativa.

Malattia e infortunio non sul lavoro

Il trattamento economico viene stabilito come segue:
1) dal 4° al 20° giorno: 65% della retribuzione media globale lorda con un minimo di 28,00 € ;
2) dal 21° giorno in poi: 75% della retribuzione media globale lorda con un minimo di 31,00 €;
Le indennità giornaliere di malattia sono corrisposte per un massimo di 180 giorni di calendario per ogni evento morboso.
Il periodo di carenza è retribuito al 60% solo in caso di malattia superiore a 8 giorni.
Per i lavoratori di nuova assunzione, il diritto alla corresponsione dell’indennità giornaliera decorre dal 1° giorno successivo al terzo mese dell’assunzione.

Infortunio sul lavoro e malattia professionale

Dal 1° gennaio 2026 il datore di lavoro sarà tenuto ad anticipare al lavoratore, per conto dell’Inail, l’indennità temporanea assoluta dovuta.

Assistenza sanitaria integrativa

A decorrere dal 1° febbraio 2027 il datore di lavoro è tenuto al versamento di un ulteriore contributo pari a 6 € mensili, per tutti i lavoratori, a finanziamento delle prestazioni a vantaggio dei familiari fiscalmente a carico dei lavoratori.

Alessia A. Mirabella

Redazione redigo.info

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