Con il provvedimento del 16 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello denominato “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta aggiuntivo per gli investimenti nella ZES Unica”, definendo anche le relative modalità di trasmissione telematica. Il nuovo adempimento riguarda le imprese che intendono beneficiare del contributo aggiuntivo previsto dalla normativa più recente in materia di Zona Economica Speciale unica.
Il nuovo beneficio si inserisce nel solco delle disposizioni già previste dall’articolo 1, comma 486, della legge n. 207 del 2024, in base al quale gli operatori economici hanno trasmesso, dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, una Comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione, entro il 15 novembre 2025, degli investimenti effettuati nella ZES unica.
Sulla base delle comunicazioni validamente presentate, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha fissato al 60,3811% la percentuale del credito d’imposta ZES unica effettivamente fruibile per l’anno 2025.
Misura e condizioni del credito aggiuntivo
Per compensare la riduzione rispetto al credito teoricamente spettante, il legislatore riconosce un contributo aggiuntivo pari al 14,6189% dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con la Comunicazione integrativa.
Il beneficio sarà fruibile nel corso del 2026, a condizione che l’impresa non abbia ottenuto, in relazione ai medesimi investimenti, il riconoscimento del credito d’imposta previsto dall’articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024.
Decadenza e controlli
La normativa prevede anche un sistema rigoroso di controlli. Le imprese decadono dal credito d’imposta riconosciuto ai sensi del comma 448 qualora, con riferimento al credito ZES unica 2025, venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti richiesti oppure nel caso in cui la comunicazione contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 448 a 451 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 16 del decreto-legge n. 19/2024 e del decreto del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR del 17 maggio 2024, anche ai fini delle attività di controllo.
Redazione redigo.info