Visto di conformità, si insiste sul presidio. Confermata la riserva di legge - redigo.info

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Con un comunicato stampa, il CNDCEC rende noto che con la sentenza n. 8962 del 17 novembre 2025 il Consiglio di Stato ha rigettato le tesi dell’Associazione Tributaristi LAPET sulla pretesa illegittimità della riserva di legge dell’abilitazione al rilascio del visto di conformità (che è per i Commercialisti un presidio che comporta competenze qualificate) a favore delle categorie professionali abilitate ad apporlo alle dichiarazioni dei redditi e IVA. I Commercialisti erano intervenuti ad opponendum nel giudizio.

Il Consiglio di Stato ha, in sostanza, ribadito l’impraticabilità di una interpretazione estensiva della norma in materia di soggetti abilitati all’apposizione del visto di conformità, atteso il “carattere tassativo dell’elencazione delle categorie abilitate al rilascio del visto di conformità, previste dal combinato disposto degli artt. 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e 3, comma 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322”, in ragione del quale non risulta “consentita alcuna integrazione in via interpretativa”.

Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 144 del 2024, “la riserva di legge nazionale del rilascio del visto di conformità in favore alle professioni ordinistiche tassativamente individuate” si fonda su “ragioni di interesse pubblico, riconducibili “all’accertata ontologica differenza tra professioni ordinistiche e professioni che tali non sono”.

Di conseguenza, si deve escludere che “la riserva legislativa del rilascio del visto di conformità sia discriminatoria nei confronti dei tributaristi, nella misura in cui essa è una professione non ordinistica, soggetta ad un trattamento normativo su base nazionale non assimilabile a quello delle professioni «ordinistiche». A quest’ultimo riguardo, sono stati considerati decisivi i profili di:

affidabilità delle prestazioni rispetto alle esigenze riferibili all’attività pubblicistica di controllo delle dichiarazioni dei redditi;

– vigilanza sul rispetto delle norme di deontologia professionale;

– accesso regolamentato per legge alla professione, mediante esame di abilitazione.

de Nuccio: il visto è un presidio. Richiede specifiche qualifiche, responsabilità e vigilanza

Il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti commenta la sentenza: “conferma con chiarezza un principio essenziale per la tutela dell’interesse pubblico: il visto di conformità è un presidio che richiede competenze qualificate, responsabilità rigorose e un sistema di vigilanza strutturato. La decisione ribadisce il valore della nostra professione nel garantire affidabilità, controllo e correttezza nell’interlocuzione con l’Amministrazione finanziaria”.

“Il pronunciamento – aggiunge – rafforza il ruolo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel sistema tributario e riconosce la funzione che la nostra categoria svolge a tutela dei contribuenti e dell’efficienza dei controlli. Il Consiglio nazionale prosegue con impegno nel presidiare la qualità delle prestazioni professionali e nel contribuire al buon andamento del sistema fiscale ed è sempre dalla parte degli iscritti e del Paese”.

Redazione redigo.info

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