Presentato al Senato un provvedimento che punta a colmare una lacuna ventennale nell’attuazione dell’articolo 117 della Costituzione
I Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) sono i livelli minimi e uniformi delle prestazioni e dei servizi che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale per assicurare l’effettivo godimento dei diritti civili e sociali riconosciuti dalla Costituzione. La loro definizione è competenza esclusiva dello Stato, come stabilito dall’articolo 117 (secondo comma, lettera m), della Costituzione, che attribuisce alla legge statale la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”.
I LEP costituiscono:
- la soglia minima costituzionalmente necessaria per rendere effettivi i diritti fondamentali;
- il nucleo invalicabile delle prestazioni che ogni ente territoriale è tenuto ad assicurare;
- il parametro per un equo e trasparente rapporto finanziario tra Stato e autonomie territoriali, finalizzato a ridurre i divari territoriali e a garantire pari opportunità di accesso ai servizi.
In termini sostanziali, i LEP interessano ambiti fondamentali come istruzione e formazione, salute (attraverso i LEA), assistenza sociale, mobilità e trasporto pubblico, tutela dell’ambiente, cultura e giustizia di prossimità, costituendo l’architrave per l’attuazione dell’autonomia differenziata e del federalismo fiscale in condizioni di equità e coesione territoriale.
LA BASE NORMATIVA
La legge n. 86 del 2024 ha disciplinato organicamente il processo di definizione dei LEP, prevedendo una delega al Governo per la loro determinazione in relazione alle diverse materie, nonché la separazione tra la fase normativa di definizione dei LEP e quella tecnico-finanziaria di individuazione dei relativi costi e fabbisogni standard.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 192 del 2024, ha chiarito che i LEP non coincidono con il “nucleo minimo del diritto” - che rappresenta una garanzia costituzionale assoluta e inderogabile - ma sono un vincolo posto dal legislatore statale, tenendo conto delle risorse disponibili, e rivolto al legislatore regionale e alla Pubblica Amministrazione. Dalla loro determinazione discende, inoltre, il dovere dello Stato di assicurarne il finanziamento.
ITER PARLAMENTARE IN CORSO
A quasi venticinque anni dalla riforma del Titolo V della Costituzione, la definizione organica dei LEP rappresenta una condizione imprescindibile per dare attuazione all’articolo 117 (secondo comma, lettera m), che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia. Nonostante questa previsione, per oltre due decenni è mancato uno strumento normativo sistematico che consentisse di tradurla in atti concreti.
Per colmare questo vuoto, ad agosto di quest’anno è stato presentato un disegno di legge delega per la definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni, in attuazione della legge n. 86 del 2024. Il provvedimento, il 16 settembre 2025, è stato assegnato alla Commissione Affari Costituzionali del Senato.
OBIETTIVI E STRUTTURA DEL DISEGNO DI LEGGE
Il nuovo disegno di legge delega, collegato alla legge n. 86 del 2024, mira a superare la frammentazione normativa che finora ha caratterizzato la materia: i LEP, infatti, sono stati determinati in modo episodico, con fonti e livelli di dettaglio differenti: dai LEA sanitari ai servizi sociali, fino alla giustizia riparativa e alla tutela del patrimonio culturale.
La necessità di un intervento organico è stata ribadita dalla Corte costituzionale, che nella sentenza n. 192 del 2024 ha dichiarato l’illegittimità della precedente procedura di determinazione dei LEP prevista dalla legge di bilancio 2023, giudicando troppo generici i criteri direttivi allora fissati. La Corte ha tuttavia confermato la legittimità dello strumento della delega e la distinzione tra la definizione dei LEP e la determinazione dei relativi costi e fabbisogni standard, che dovranno essere aggiornati periodicamente tenendo conto delle risorse disponibili.
Il nuovo disegno di legge recepisce le indicazioni della Consulta e si articola in due parti: una di carattere generale, che stabilisce i principi comuni, e una seconda con criteri specifici per ciascuna materia o settore, come richiesto dalla sentenza del 2024.
La riforma assume anche un valore strategico in relazione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): entro dicembre 2025 l’Italia dovrà infatti definire i LEP e i relativi fabbisogni standard per le funzioni fondamentali delle Regioni, in vista dell’attuazione del federalismo fiscale. Le materie prioritarie includono sanità, istruzione, assistenza e trasporto pubblico locale.
Con questa legge delega, il Governo punta dunque a un passo decisivo per garantire l’effettività dei diritti sociali e civili in tutte le regioni e per creare le condizioni di equità necessarie all’attuazione dell’autonomia differenziata.
CONTENUTO E PRINCIPI GENERALI DEL DISEGNO DI LEGGE
Il disegno di legge si compone di 33 articoli, suddivisi in tre titoli: il Titolo I riguarda i principi generali (articoli 1 e 2), il Titolo II contiene i principi e i criteri direttivi specifici (articoli 3-32) e il Titolo III le disposizioni finali (articolo 33). Ci limiteremo in questa sede a sintetizzare i principi generali previsti dal disegno di legge stabiliti per la determinazione dei LEP.
L’articolo 1, che apre il Titolo I, conferisce al Governo una delega legislativa di nove mesi per determinare i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) relativi ai diritti civili e sociali nelle materie indicate dalla legge n. 86 del 2024, escludendo la tutela della salute, che resta disciplinata dai livelli essenziali di assistenza (LEA) già vigenti. Tale determinazione dei LEP, rientra nella competenza esclusiva dello Stato ed è finalizzata a garantire standard uniformi di diritti su tutto il territorio nazionale, in coerenza con quanto stabilito dalla Corte costituzionale (sentenze n. 282/2002, n. 88/2003 e n. 192/2024).
Il procedimento di adozione dei decreti legislativi prevede la proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro per gli affari regionali, il parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti, con tempi definiti per l’espressione dei pareri. È inoltre prevista la possibilità di adottare disposizioni integrative e correttive entro 18 mesi.
L’articolo 2 stabilisce i principi e criteri direttivi generali per l’esercizio della delega, con l’obiettivo di ridurre i divari territoriali nel godimento dei diritti civili e sociali e di garantire solidarietà, uguaglianza sostanziale e unità nazionale, in attuazione degli articoli 2, 3, 5 e 119 della Costituzione. Seguendo le indicazioni della Corte costituzionale (sentenza n. 192/2024), la determinazione dei LEP deve essere intesa come una rete di protezione che assicura condizioni di vita omogenee in tutto il Paese.
Il Governo dovrà quindi:
· individuare le prestazioni che corrispondono a diritti civili e sociali da garantire uniformemente;
· avvalersi del lavoro istruttorio della Commissione per la determinazione dei LEP (CLEP), che ha già svolto una ricognizione delle funzioni e delle prestazioni rilevanti;
· determinare i livelli essenziali per ciascuna prestazione, eventualmente aggiornando o accorpando quelli già esistenti;
· assicurare coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, prevedendo, se necessario, un percorso graduale per il raggiungimento dei LEP tramite obiettivi intermedi, nel rispetto dei vincoli di bilancio e del principio di perequazione finanziaria.
Il disegno di legge distingue inoltre tra LEP quantificabili (con costi e fabbisogni standard misurabili) e non quantificabili (per i quali dovranno essere individuati parametri qualitativi o indiretti di monitoraggio). È previsto un sistema di monitoraggio continuo, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, coordinato con le procedure esistenti e accompagnato da una relazione annuale al Parlamento.
Infine, l’attività istruttoria per la predisposizione dei decreti sarà svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio, utilizzando personale e risorse già previste dalla legge, a conferma della continuità amministrativa e dell’efficienza organizzativa del processo.