Buoni fruttiferi postali: doppia vittoria a Monza per Confconsumatori - CONFCONSUMATORI

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Parma, 4 dicembre 2025 – Nuovo e significativo successo nella campagna di tutela sui Buoni Fruttiferi Postali condotta da Confconsumatori: il Tribunale di Monza, con due distinte sentenze di primo grado (n. 1930/2025 e n. 2175/2025), ha riconosciuto la responsabilità di Poste Italiane S.p.A. per inadempimento degli obblighi informativi nella fase di collocamento dei BFP, condannando la società al pagamento a titolo di risarcimento danni del capitale investito e degli interessi convenzionali, oltre agli interessi di mora ex art. 1284, co. 4, c.c. Entrambi i giudizi sono stati patrocinati dall’avv. Sabrina Contino, legale di Confconsumatori, che ha assistito le due coppie di risparmiatori vittime della mancata consegna del Foglio Informativo Analitico (F.I.A.) e di informazioni errate o fuorvianti sulla durata effettiva dei titoli.

IL CASO 1 – Otto buoni “AA4”: capitale investito 8.000 euro, mai consegnato il F.I.A.

Nel primo procedimento (sentenza n. 1930/2025), i ricorrenti – titolari di otto BFP serie AA4, sottoscritti nel 2002 presso l’Ufficio Postale di Cinisello Balsamo, per un totale di 8.000 euro – avevano confidato nella durata ventennale dei titoli, convinti che la prescrizione sarebbe maturata solo nel 2032.

Solo nel 2024, al momento del tentativo di rimborso, hanno scoperto che i titoli:

  • erano a termine, con scadenza al settimo anno dalla sottoscrizione;
  • erano divenuti infruttiferi tra luglio e agosto 2009;
  • risultavano prescritti già nel 2019.

La causa nasce proprio dal fatto che agli investitori non fu consegnato il Foglio Informativo Analitico, unico documento idoneo a indicare durata, modalità di rimborso e condizioni economiche, come imposto dagli artt. 3 e 6 del D.M. 19.12.2000. Poste Italiane non è stata in grado di dimostrare l’avvenuta consegna del F.I.A. né l’esistenza di una prassi consolidata negli uffici postali dell’epoca. Il Tribunale ha così affermato la responsabilità dell’ente collocatore ai sensi degli artt. 1218 e 1176 c.c., ribadendo che il dovere di diligenza professionale e trasparenza nei servizi di raccolta del risparmio va valutato secondo standard qualificati, analoghi a quelli degli intermediari bancari.

L’esito

Il giudice ha condannato Poste Italiane a pagare:

  • 8.000 euro di capitale;
  • 800 euro di interessi convenzionali maturati fino alla scadenza;
  • interessi di mora dalla domanda giudiziale fino al saldo;
  • spese di lite.

IL CASO 2 – Due buoni serie 1B8: informazioni errate allo sportello e nessun F.I.A.

Il secondo procedimento (sentenza n. 2175/2025) riguarda due risparmiatori titolari di due BFP serie 1B8 del valore nominale di 10.000 euro complessivi, sottoscritti nel 2007. Anche in questo caso, gli utenti non ricevettero il Foglio Informativo Analitico. Gli operatori postali – come confermato da testimonianza resa in giudizio – fornirono per anni informazioni erronee, assicurando che i buoni fossero ventennali, inducendo i ricorrenti a ritenere che la scadenza fosse fissata al 2027.

Solo nel 2024, dopo verifiche interne, un direttore di filiale ha confermato la verità: la serie 1B8 aveva durata pari a 18 mesi, con scadenza al 06.06.2009 e prescrizione al 06.06.2019. Il Tribunale ha escluso la natura dolosa dell’omissione, ma ha riconosciuto un grave inadempimento contrattuale, sia nella fase di collocamento sia nella fase esecutiva del rapporto, durante la quale Poste ha fornito più volte informazioni fallaci sulla reale durata dei titoli.

L’esito

Il giudice ha condannato Poste Italiane a:

  • corrispondere 10.000 euro di capitale;
  • pagare gli interessi convenzionali dalla sottoscrizione alla scadenza;
  • pagare gli interessi di mora ex art. 1284, co. 4, c.c. fino al saldo;
  • rimborsare tutte le spese di giudizio e di mediazione.

Il Tribunale ha inoltre respinto la tesi della “non rimborsabilità” per trasferimento al Fondo Rapporti Dormienti: essendo una responsabilità risarcitoria e non restitutoria, Poste resta obbligata al pagamento.

LE MOTIVAZIONI DEI GIUDICI – L’importanza del F.I.A. e il dovere di trasparenza dell’intermediario

Entrambe le sentenze condividono un nucleo giuridico comune:

  • il Foglio Informativo Analitico è l’unico documento che consente al risparmiatore di conoscere durata, rendimento, modalità di rimborso e prescrizione del titolo;
  • l’onere della prova dell’avvenuta consegna del F.I.A. grava su Poste Italiane ex art. 1218 c.c., secondo la giurisprudenza di legittimità sul criterio dell’“adempimento qualificato”;
  • l’affissione dei fogli informativi nei locali o la disponibilità online non è equipollente alla consegna individuale imposta dal D.M. 19.12.2000;
  • l’informazione errata fornita allo sportello durante il rapporto integra una violazione del dovere professionale di diligenza ex art. 1176, comma 2, c.c., e degli obblighi di protezione verso il cliente;
  • i danni subiti dai risparmiatori derivano direttamente dall’inadempimento informativo.

LA TUTELA – Confconsumatori: “Una conferma della necessità di trasparenza nei servizi di risparmio”

Queste decisioni consolidano un principio essenziale: i risparmiatori devono essere messi in condizione di conoscere esattamente la natura dei prodotti. Il Foglio Informativo Analitico non è un mero allegato, ma un documento contrattuale vincolante, senza il quale non è possibile comprendere la reale durata, le condizioni economiche e il termine di prescrizione del Buono fruttifero postale. L’inosservanza di questi obblighi produce danni certi e imputabili a Poste Italiane.

COME OTTENERE ASSISTENZA

I risparmiatori che ritengono di aver subito un danno per mancata consegna del F.I.A. o per informazioni errate sui BFP possono rivolgersi agli sportelli territoriali di Confconsumatori:

www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori

oppure allo Sportello Online:

www.confconsumatori.it/spiegaci-il-tuo-problema

QUI LA SENTENZA DEL CASO 1

QUI LA SENTENZA DEL CASO 2

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