L’Agenzia delle Entrate chiarisce in FAQ del 7.1.2026 che la trasformazione atipica di una società di persone in impresa individuale, dovuta alla perdita di soci, comporta la cessazione del Concordato preventivo biennale (CPB) a partire dal periodo d’imposta in cui avviene la trasformazione.
Il caso in esame riguarda una SNC che aveva aderito al CPB 2024‑2025 e che, dopo la cessione della quota di un socio nel 2025, si è trasformata in impresa individuale con nuova partita IVA.
L’Agenzia ritiene che questa trasformazione costituisca una modifica sostanziale della soggettività, assimilabile alle operazioni straordinarie previste dall’art. 21, comma 1, lett. b‑ter) del DLgs. 13/2024, il cui estratto recita:
1. Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:
[…] b-ter) la società o l’ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l’associazione di cui all’articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato; […]”.
Pertanto, questa trasformazione è causa di cessazione del CPB nella seconda annualità. A rinforzo, viene richiamata la circolare 18/E/2024, secondo cui il CPB perde efficacia quando la realtà economica del contribuente cambia in modo significativo rispetto a quella su cui era stata formulata la proposta.
La stessa FAQ fornisce precisazioni sul calcolo della soglia del 30%, rilevante per determinare la decadenza dal concordato preventivo biennale in caso di dichiarazioni integrative o dati difformi. La detta soglia va calcolata sul reddito concordato originariamente accettato. Nell’esempio fornito:
- reddito concordato iniziale: 150
- reddito ricalcolato dopo integrativa: 200
- soglia del 30%: 45
- scostamento: 50 → supera la soglia, quindi si verifica la decadenza dal CPB.
Redazione redigo.info