AIDC. Liquidazione giudiziale e credito IVA nella norma 230 - redigo.info

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Con la norma di comportamento n. 230/2025, AIDC afferma il seguente principio: il credito IVA generato prima dell’avvio della liquidazione giudiziale è compensabile, sia in senso “verticale” che in senso “orizzontale”, con i debiti IVA maturati dopo. Non è, con ciò, ravvisabile un pregiudizio della par condicio creditorum.

Il conseguente ragionamento dei Commercialisti è che il credito IVA così determinato soddisfi anche i requisiti per la domanda di rimborso, a decorrere dalla dichiarazione di cui all’art. 74-bis del DPR 633/72 (Disposizioni per il fallimento e la liquidazione coatta amministrativa).

AIDC: le imprese sottoposte alla procedura devono il rimborso dell’IVA

Nella fattispecie delineata dalla norma di comportamento da ultimo emanata, viene riconosciuto il diritto al rimborso dell’Imposta, poiché la dichiarazione ex art. 74-bis appena citato è equiparabile alla “dichiarazione di cessazione dell’attività”. Pertanto, le imprese sottoposte alla liquidazione giudiziale sono tenute al rimborso in ragione del fatto che in mancanza di operatività a causa dell’assoggettamento alla procedura, non vi sarebbe altro modo di recuperare l’IVA attraverso gli ordinari meccanismi previsti.

Redazione redigo.info

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