Il messaggio INPS n. 2437 riepiloga tempistiche di presentazione, obblighi sulle certificazioni di disabilità e svantaggio e regole di emissione della carta di pagamento.
Dal 1° agosto 2026 possono presentare una nuova domanda di rinnovo dell'Assegno di Inclusione (ADI) i nuclei familiari che, a seguito della domanda presentata nel luglio 2025, hanno percepito il beneficio senza interruzioni nei dodici mesi successivi. Lo precisa l'INPS con il messaggio n. 2437 del 22 luglio 2026, con cui l'Istituto riepiloga le modalità di presentazione delle domande di rinnovo e le regole di gestione della Carta ADI, già illustrate nei messaggi n. 2052/2025 e n. 640/2026.
Si tratta, come sottolinea l'INPS, del primo ciclo di rinnovi che coinvolge un numero rilevante di beneficiari: l'Assegno di Inclusione, attivo dal 2024, ha una durata massima di diciotto mesi iniziali più dodici di rinnovo, e i nuclei che avevano richiesto il primo rinnovo nel luglio 2025 esauriscono ora, a luglio 2026, la dodicesima e ultima mensilità di quel periodo. La Legge di Bilancio 2026 ha inoltre eliminato il mese di sospensione che in precedenza separava un periodo di fruizione dal successivo.
QUANDO E DA CHI PUÒ ESSERE PRESENTATA LA DOMANDA DI RINNOVO
La domanda di rinnovo può essere presentata a partire dal mese successivo a quello dell'ultimo pagamento, corrispondente alla diciottesima mensilità (per le prime domande) o alla dodicesima (in caso di rinnovo). Le domande presentate nello stesso mese dell'ultimo pagamento della domanda "terminata" non possono essere elaborate con esito positivo.
A differenza di quanto avveniva in passato, non è più previsto alcun mese di interruzione: se la domanda viene presentata nel mese immediatamente successivo alla fine del periodo precedente, come si legge nel messaggio, i pagamenti vengono riconosciuti "dalla competenza del mese successivo a quello in cui è stato disposto l'ultimo pagamento della precedente domanda terminata". La richiesta può essere presentata sia dallo stesso richiedente della domanda precedente sia da un diverso componente maggiorenne del nucleo.
Se il nucleo familiare risulta invariato rispetto alla domanda "terminata" (al netto di nascite o decessi), non è necessaria una nuova iscrizione al Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) né la sottoscrizione di un nuovo Patto di attivazione digitale (PAD): restano validi quelli associati alla domanda precedente, con decorrenza aggiornata alla data della nuova richiesta. In caso di nucleo variato, invece, iscrizione al SIISL e PAD vanno rifatti. In entrambi i casi la prima mensilità del rinnovo viene corrisposta al 50% dell'importo spettante, per poi tornare all'importo pieno dalla mensilità successiva.
Restano fermi, per tutti i nuclei che presentano rinnovo, gli obblighi di presentazione presso i Servizi sociali entro 120 giorni dalla domanda o dalla sottoscrizione del PAD, pena la sospensione dei pagamenti successivi.
LE CERTIFICAZIONI DI DISABILITÀ E SVANTAGGIO DA TENERE AGGIORNATE
Un passaggio del messaggio riguarda in modo specifico i nuclei in cui la condizione di svantaggio o di disabilità di un componente è alla base dell'accesso alla misura, categoria che comprende anche molte persone con malattia rara. Se nella precedente domanda "terminata" era stata indicata una condizione di svantaggio con relativa certificazione, e questa è ancora in corso di validità al momento della domanda di rinnovo, gli stessi estremi vanno nuovamente riportati, insieme ai dati sul programma di cura e assistenza ancora attivo. Se invece la certificazione o il programma di cura risultano scaduti, il richiedente deve essere già in possesso di una nuova certificazione, rilasciata dalle amministrazioni competenti, i cui estremi vanno indicati nella domanda: una domanda di rinnovo che riporta gli estremi di una certificazione scaduta, precisa l'INPS, non può proseguire il proprio iter.
Il messaggio segnala inoltre un rischio concreto per chi è già in corso di fruizione della misura: le certificazioni soggette a scadenza, se non prorogate dalle amministrazioni competenti e non comunicate tramite il modello "ADI-Com Esteso" entro la data di scadenza, determinano l'esclusione del beneficiario e, eventualmente, la decadenza dell'intera domanda. Per questo l'INPS consiglia di comunicare l'aggiornamento con almeno due mesi di anticipo rispetto alla scadenza. Un'ulteriore criticità riguarda le certificazioni riportate senza data di scadenza nella domanda "terminata": in questi casi la validità non si proroga automaticamente oltre il termine della domanda precedente, ed è necessaria una nuova verifica presso gli enti certificatori sia sul riconoscimento della disabilità sia sulla prosecuzione del programma di cura.
Chi nella precedente domanda aveva richiesto l'individualizzazione della Carta ADI, cioè la suddivisione dell'importo tra più componenti maggiorenni del nucleo, deve infine ripetere la richiesta anche nel rinnovo per mantenerne la continuità.
LA GESTIONE DELLA CARTA ADI IN FASE DI RINNOVO
Il messaggio riepiloga infine le regole sull'emissione della Carta ADI, lo strumento di pagamento elettronico su cui viene erogato il beneficio. Se il nucleo familiare resta invariato e il richiedente del rinnovo è già titolare di una carta attiva, gli importi continuano a essere accreditati sulla stessa carta, senza necessità di una nuova emissione. Se invece il rinnovo è presentato da un componente diverso del nucleo, non ancora titolare di carta, ne viene rilasciata una nuova, mentre quella già in uso al precedente richiedente resta valida fino a esaurimento del saldo o alla scadenza, senza obbligo di restituzione.
In caso di nucleo variato rispetto alla domanda precedente, l'INPS prevede invece l'emissione di una nuova Carta ADI anche quando il richiedente coincide con il titolare della carta precedente, secondo la stessa logica applicata a ogni nuova domanda presentata in corso di fruizione della misura.