Iperammortamento, le nuove regole in vigore

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L’iperammortamento 2026-2028, inserito nella nuova legge di Bilancio, è la misura che punta a sostenere gli investimenti delle imprese in beni strumentali tecnologicamente avanzati. L’agevolazione, destinata a sostituire i precedenti crediti d’imposta Transizione 4.0 e Transizione 5.0, non opera in modo automatico ma richiede il rispetto puntuale di una procedura articolata, scandita da fasi obbligatorie e da un set documentale stringente.

La corretta gestione gestione della pratica è condizione essenziale per il riconoscimento del beneficio fiscale. La novità documentale rispetto al passato consiste in una perizia tecnica necessaria ad attestare l’interconnessione dei beni al sistema aziendale

I requisiti documentali per l’iperammortamento

Alle tre fasi obbligatorie della procedura, che comprendono la comunicazione preventiva, la comunicazione di conferma e la comunicazione di completamento degli investimenti, si affianca dunque la perizia tecnica destinata a comprovare l’interconnessione dei beni al sistema aziendale. La perizia deve essere rilasciata da un professionista abilitato, ingegnere o, per il settore agricolo, perito agrario o agronomo, ed è finalizzata a dimostrare la rispondenza dei beni alle caratteristiche tecniche richieste dalla normativa.

A tali adempimenti si aggiungono la certificazione rilasciata dalla Camera di commercio o, in alternativa, dal produttore, che attesta l’origine “Made in Eu” del bene, e l’attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese ammissibili, che deve essere rilasciata da un revisore legale dei conti. Questi obblighi riguardano sia i beni materiali sia, con modalità più articolate, i beni immateriali, in particolare il software.

È quanto si legge nel testo del decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, firmato dal Ministro Adolfo Urso, che introduce le definizioni operative necessarie all’applicazione dell’iperammortamento nel periodo 2026-2028. Il provvedimento è stato trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il concerto di competenza e, prima della sua emanazione definitiva, dovrà essere sottoposto al controllo della Corte dei conti.

Solo a valle di questo iter saranno adottati uno o più decreti ministeriali attuativi, chiamati a definire in modo puntuale l’apertura e il funzionamento della piattaforma informatica gestita dal Gse, attraverso la quale le imprese dovranno inviare le comunicazioni obbligatorie previste dalla procedura.

Il decreto disciplina inoltre le regole per individuare le caratteristiche tecniche e il corretto dimensionamento dei beni destinati all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, estendendo l’ambito applicativo dell’iperammortamento anche a questi investimenti, purché coerenti con le finalità produttive aziendali.

Le tre fasi della procedura Gse

La procedura agevolativa è gestita telematicamente dal Gse ed è articolata in tre fasi obbligatorie. Con la comunicazione preventiva, l’impresa trasmette i dati identificativi, la tipologia dei beni e l’ammontare degli investimenti programmati per ciascuna struttura produttiva.

La comunicazione di conferma deve essere inviata entro sessanta giorni dalla ricezione dell’esito positivo della fase preliminare e richiede la trasmissione delle informazioni che comprovano il pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

La comunicazione di completamento degli investimenti, da inviare in ogni caso entro il 15 novembre 2028, include tutte le informazioni e la documentazione necessarie, comprese perizie, attestazioni e certificazioni, a dimostrazione dell’effettiva realizzazione degli investimenti. La procedura si intende perfezionata solo al termine di tutte le fasi previste.

La perizia tecnica e l’interconnessione dei beni

Le caratteristiche tecniche dei beni e la loro interconnessione al sistema aziendale devono essere comprovate da una perizia tecnica asseverata, rilasciata da un ingegnere o, per il settore agricolo, da un agronomo, un dottore agronomo o forestale, un agrotecnico laureato o un perito agrario laureato, iscritti ai rispettivi albi e dotati di idonee coperture assicurative.

La perizia è obbligatoria per i beni di valore superiore a 300.000 euro; per i beni di valore inferiore è ammessa una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa. I beni devono rientrare negli elenchi di cui agli allegati IV e V alla legge di bilancio 2026, che hanno sostituito i precedenti allegati A e B.

Requisiti di origine per i beni “Made in Eu”

Per i beni materiali inclusi nell’allegato IV, con l’esclusione di specifiche fattispecie previste dalla normativa, l’impresa deve dotarsi di un certificato di origine rilasciato dalla Camera di commercio o di una dichiarazione del produttore che attesti che il bene è stato integralmente ottenuto oppure ha subito l’ultima trasformazione sostanziale nel territorio dell’Unione europea.

Requisiti di origine per il software

Per i beni immateriali inclusi nell’allegato V è richiesta una dichiarazione resa dal produttore o dal licenziante che attesti l’origine del software. La dichiarazione deve indicare le sedi in cui è stato effettuato lo sviluppo sostanziale, inteso come ideazione dell’architettura, scrittura del codice sorgente, attività di testing e debugging.

Deve anche attestare che almeno il 50% del valore delle attività di sviluppo è riconducibile a soggetti stabilmente operanti nel territorio dell’Unione europea e indicare gli eventuali componenti open source di terze parti incorporati nel software, che non rilevano ai fini della determinazione dell’origine.

La certificazione delle spese

L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la loro corrispondenza alla documentazione predisposta dall’impresa devono risultare da una certificazione contabile rilasciata dai soggetti incaricati della revisione legale dei conti, anch’essi dotati di idonee coperture assicurative. La certificazione rappresenta un passaggio essenziale per collegare gli aspetti tecnici e amministrativi dell’investimento con i dati contabili e fiscali.

Beni agevolabili per l’autoproduzione energetica

Per quanto riguarda i beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, sono agevolabili le spese relative ai gruppi di generazione dell’energia elettrica, ai sistemi di accumulo, ai trasformatori e misuratori, agli impianti per il calore di processo finalizzati all’elettrificazione dei consumi e ai servizi ausiliari di impianto. Anche in questo ambito, la corretta qualificazione tecnica e documentale dei beni assume un ruolo determinante ai fini dell’accesso all’iperammortamento.

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Gabriele Tolari