L’Agenzia delle Entrate chiarisce – risposta ad interpello n. 36/2026 – come l’adesione al Concordato Preventivo Biennale (CPB) incida sull’esonero dal visto di conformità in relazione alla compensazione senza visto dei crediti fiscali dei contribuenti ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale).
Regole principali
Le regole di base da tenere a debita considerazione sono le seguenti:
- senza CPB, l’esonero dal visto dipende dal punteggio ISA (almeno 8);
- con il CPB, per gli anni 2024 e 2025, i benefici dell’art. 9‑bis DL 50/2017 si applicano sempre, anche con punteggi ISA bassi.
- i limiti compensabili in assenza di visto sono:
- 70.000 € IVA;
- 50.000 € imposte dirette/IRAP.
Anni non coperti dal Concordato: senza visto i limiti sono rigidi
Per i periodi d’imposta precedenti (ad esempio, il 2023) restano valide le soglie ordinarie: senza visto non si possono superare i limiti legati al punteggio ISA.
Conclusioni dell’Agenzia delle Entrate
L’Amministrazione finanziaria afferma, in relazione al caso specifico, che lo scarto dell’F24 operato dall’Istante è corretto: il credito 2023 superava il limite di 20.000 € previsto per il punteggio ISA dell’istante stesso, e mancava il visto di conformità.
Il credito 2023 può essere utilizzato solo in due modi:
1. dichiarazione integrativa con visto e sanzione (ravvedibile);
2. rigenerazione nella dichiarazione 2024 (anno in CPB), utilizzabile dal decimo giorno successivo; visto richiesto solo oltre 50.000 €.
Per gli anni in Concordato Preventivo Biennale, l’esonero dal visto vale sempre, indipendentemente dal punteggio ISA.
Redazione redigo.info