ZES Unica 2025: come stabilire la misura dell'agevolazione - redigo.info

Compatibilità
Salva(0)
Condividi

Con la risposta n. 168 del 23 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini del credito d’imposta ZES Unica per il 2025, il contribuente deve verificare la propria dimensione aziendale, sulla base del bilancio approvato relativo al 2024, al momento dell’invio della comunicazione integrativa. Tale verifica è necessaria per determinare correttamente la misura dell’agevolazione, indipendentemente da quanto indicato nella comunicazione originaria.

L’articolo 16 del D.L. n. 124/2023 ha istituito una misura agevolativa, sotto forma di credito d’imposta, destinata alle imprese che investono in beni strumentali per strutture produttive esistenti o di nuova impiantazione nella ZES Unica. Quest’ultima comprende le zone assistite di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo, tutte ammissibili alle deroghe previste dagli articoli 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, come definite nella Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Il decreto del 17 maggio 2024, firmato dai Ministri competenti, ha definito le modalità di accesso, applicazione e controllo del beneficio, assicurando il rispetto del limite di spesa stabilito dall’art. 16, comma 6, del D.L. n. 124/2023.

La legge n. 207 del 2024 ha esteso il periodo di validità del contributo agli investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025. Gli operatori economici devono quindi comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese sostenute e previste. A pena di decadenza, devono poi inviare una comunicazione integrativa entro il 2 dicembre 2025, attestando la realizzazione degli investimenti. Con il provvedimento del 31 gennaio 2025 sono stati approvati i modelli per le comunicazioni relative all’utilizzo del credito d’imposta.

Infine, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.M. ZES Unica 2024, l’ammontare del massimo del credito fruibile sarà proporzionato al limite di spesa disponibile. L’Agenzia ha inoltre ricordato che il divieto di doppio finanziamento, trattato nella circolare n. 33/2021, garantisce la corretta cumulabilità delle agevolazioni.

Redazione redigo.info

Recapiti
redazione