E’ del 13 maggio 2024 il comunicato con il quale l’ANC (Associazione Nazionale Commercialisti) avvisa sull’istituto della “remissione in bonis” relativa alle comunicazioni dell’opzione ex art. 121, dl n. 34/2020, che sembra non trovare spazio tra gli emendamenti presentati dal Governo al Dl n. 39/2024.
“L’auspicio – sostiene il Presidente ANC Marco Cuchel – era che in questa fase fossero introdotte delle modifiche al citato decreto che consentissero di reintrodurre la remissione in bonis per gli interventi per i quali la comunicazione è stata trasmessa all’Agenzia delle Entrate con errori od omissioni. A tal proposito, ricordiamo che il DL 39/2024 aveva definitivamente bloccato tale facoltà: è scaduto, infatti, il 4 aprile 2024 il termine per l’invio delle comunicazioni inerenti sconto in fattura e cessione del credito relative alle spese sostenute nell’anno d’imposta 2023”.
Perché venga reso impossibile ai contribuenti che hanno commesso errori nelle comunicazioni di cessione trasmesse a marzo e aprile 2024, rimediarvi con tale strumento risulta comprensibile.
Riaprire i termini della remissione per chi ha già inviato la comunicazione
In particolare, sarebbe utile riaprire i termini per la remissione in bonis al fine di consentire – a coloro che hanno già inviato le comunicazioni di cessione – la correzione di errori quali il codice identificativo della tipologia di intervento, i codici fiscali di cedente e cessionario etc…, senza modificare “l’importo della spesa” e “l’importo della detrazione”. Il che, peraltro, non produrrebbe conseguenze sui conti pubblici.
“Auspichiamo un cambiamento di rotta in tal senso – conclude il Presidente – che permetterebbe ai colleghi di tutta Italia, che a pochi giorni dalla scadenza hanno subìto l’ennesima modifica normativa in materia, di rettificare eventuali comunicazioni non corrette, ponendo rimedio a errori sostanziali ma che non impattano sul bilancio dello Stato, oggi rettificabili solo con l’invio di una nuova comunicazione, non essendo percorribile la strada della correzione degli errori formali prevista dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 33/E del 2022”.
Sitografia