La nuova fattispecie di risoluzione del rapporto di lavoro – dimissioni per fatti concludenti – introdotta dalla Legge n. 203/2024 (c.d. Collegato Lavoro), esclude il versamento del contributo dovuto per l’interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all’articolo 2, comma 31, della Legge n. 92/2012 (ticket licenziamento NASpI).
L’Inps, con il Messaggio n. 639, specifica che, in applicazione delle nuove norme in materia di risoluzione del rapporto di lavoro in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro, il lavoratore non può eccedere alla prestazione di disoccupazione NASpI, in quanto la fattispecie non rientra nelle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro, dunque, non è tenuto al versamento del contributo dovuto per l’interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (ticket licenziamento NASpI), in quanto tale cessazione del rapporto di lavoro non fa sorgere, in capo la lavoratore, il diritto alla NASpI.
Dal 12 gennaio 2025 le interruzioni di lavoro sopra descritte devono essere esposte all’interno del flusso Uniemens con il nuovo codice 1Y, avente significato di “Risoluzione rapporto di lavoro articolo 26 DLgs 14 settembre 2015, n. 151, comma 7 bis“.
Redazione redigo.info