Ammortizzatori sociali e sostegno al reddito nel 2025 - redigo.info

Compatibilità
Salva(0)
Condividi

Con la Circolare Inps n. 3 del 15 gennaio 2025 l’Inps fornisce un quadro riepilogativo delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e sostegno al reddito per l’anno 2025.

Il riepilogo tiene conto delle disposizioni dettate dalla legge n. 203/2024 (Collegato Lavoro 2024), dalla legge n.199/2024 (legge di conversione del decreto legge n.160/2024) e dalla legge di Bilancio 2025 (n.207/2024).

Cosa prevede il Collegato Lavoro 2024

Vigente dal 12 gennaio c.a., il Collegato Lavoro 2024 detta disposizioni atte a:

  • migliorare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • garantire una maggiore tutela dei diritti dei lavoratori.

Le disposizioni incidono sulla normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Cassa integrazione

L’art. 6 del Collegato Lavoro 2024 stabilisce che il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o autonomo durante il periodo di percezione dell’integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate: ciò determina solo una riduzione dell’integrazione in proporzione ai proventi dell’attività lavorativa e non comporta la perdita del diritto all’integrazione, osserva l’Inps.

Decade il diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui il lavoratore non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione dello svolgimento dell’attività lavorativa all’Inps (il modello UNILAV rappresenta una comunicazione valida al fine dell’assolvimento di tale obbligo).

Gli effetti di tale disciplina saranno illustrati con apposita circolare.

Fondi di solidarietà bilaterali

L’art. 8 riguarda i Fondi di solidarietà bilaterali costituiti successivamente al 1° maggio 2023, e prevede il trasferimento, presso gli stessi, di una quota delle risorse finanziarie accumulate nel Fondo di integrazione salariale (FIS). Le disposizioni attuative saranno definite dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Collegato Lavoro 2024.

Risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata

L’art. 19 integra l’art. 26 del D. Lgs. n.151/2015 e aggiunge il nuovo comma 7-bis, disponendo che “In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di una previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. […]”.

Ne consegue che la NASpI, in base alla vigente normativa, non può essere riconosciuta (dimissioni volontarie non derivanti da giusta causa).

Sostegno al reddito per i settori tessile, abbigliamento, calzaturiero e conciario

La nuova norma prevede che, in deroga agli artt. 4 e 12 del D. Lgs. n.148/2015, la durata della prestazione erogata dal Fondo di solidarietà Bilaterale alternativo per l’artigianato è riconosciuta, per l’anno 2024, “ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori tessile, della pelletteria, dell’abbigliamento e calzaturiero, nel settore conciario nonché, limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda, nelle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella A annessa al presente decreto e dal codice ATECO 25.62.00, un’integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa o correlata, nella misura pari a quella prevista per le integrazioni salariali dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, per un periodo massimo pari a dodici settimane fino al 31 gennaio 2025”.

Viene inoltre esteso l’ambito di applicazione della suddetta misura anche al comparto pelletteria (limitatamente alle attività svolte dagli addetti alla lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda) e ai settori indicati dalla tabella A annessa al decreto legge n.160/2024 e al settore dei lavori di meccanica generale di cui al codice ATECO 25.62.00.

Le condizioni di accesso al trattamento restano invariate e prevedono che i datori di lavoro:

  • siano classificati nei settori industria e artigianato;
  • abbiano una forza occupazionale media inferiore (o pari) a 15 dipendenti, rilevata nel semestre precedente all’istanza di accesso alla misura;
  • abbiano già raggiunto, alla data di presentazione della domanda di accesso, i limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale previsti per datori di lavoro del settore industriale o quelli previsti dal Regolamento del Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’Artigianato.

Cosa prevede la Legge di Bilancio 2025

Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro

  1. Confermati i trattamenti di integrazione salariale straordinaria e mobilità in deroga in favore dei dipendenti da imprese operanti in aree di crisi industriale complessa; le risorse stanziate, finalizzate al completamento dei piani di recupero occupazionale, saranno ripartite tra le Regioni interessate con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze.
  2. Il trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività può essere concesso in deroga ai limiti massimi di fruizione delle integrazioni salariali e, dal 1° gennaio 2025, la misura può essere concessa ai datori di lavoro non destinatari della normativa in materia di integrazione salariale. Per l’anno 2025 è inoltre possibile accedere alla CIGS ai fini della gestione degli esuberi del personale, da parte dei datori di lavoro che abbiano cessato o stiano cessando l’attività produttiva. Restano confermati i presupposti e le condizioni per accedere al trattamento.
  3. Le imprese con rilevanza economica strategica (anche a livello regionale) con rilevati problematiche occupazionali, possono richiedere un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga ai limiti massimi di durata. L’ulteriore periodo di CIGS è pari a: 6 mesi in caso di crisi aziendale, 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o contratto di solidarietà.
  4. Riconosciuto un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinaria alle imprese di interesse strategico nazionale, con un numero di dipendenti superiore a 1.000, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati a causa della loro complessità. Tale trattamento può essere riconosciuto, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa vigente, in continuità con le misure di sostegno già autorizzate. Tali trattamenti possono riguardare anche periodi antecedenti al 1° gennaio 2025.

Il nuovo requisito contributivo per la fruizione della NASpI

Dal 1° gennaio 2025, qualora i lavoratori, nei 12 mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui richiedono la NASpI, abbiano interrotto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o a seguito di risoluzione consensuale, il requisito delle 13 settimane di contribuzione – utile per accedere alla NASpI e vigente in via ordinaria – deve collocarsi all’interno del periodo intercorrente tra i due eventi e non nel quadriennio precedente l’inizio della disoccupazione involontaria.

Tale requisito non è richiesto laddove, nei 12 mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione NASpI, il lavoratore sia cessato da un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a seguito di dimissioni per giusta causa, dimissioni nel periodo tutelato della maternità e paternità o di risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui al citato articolo 7 della legge n. 604/1966.  

Congedo parentale

Secondo le disposizioni in materia di sostegno alle famiglie della Legge di Bilancio 2025, i genitori occupati con rapporto di lavoro dipendente possono beneficiare, in alternativa tra loro, di un elevamento dell’indennità per congedo parentale all’80% per un periodo complessivo di 3 mesi, così articolato:

  • un mese con indennità maggiorata all’80% (legge di Bilancio 2023);
  • un altro mese con indennità maggiorata al 60% dalla legge di Bilancio 2024 e ulteriormente elevato all’80% dalla legge di Bilancio 2025;
  • un ulteriore mese con indennità maggiorata all’80% dalla legge di Bilancio 2025.

Il periodo è fruibile entro il sesto anno di vita del bambino o entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento.

Le maggiorazioni dell’indennità trovano applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che hanno rispettivamente concluso o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

IDIS – Disposizioni in materia di indennità di discontinuità per i lavoratori del settore dello spettacolo

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto importanti novità anche sul versante dell’indennità IDIS, tema affrontato dalla Redazione di redigo.info in questo articolo.

Alessia A. Mirabella

Redazione redigo.info

Recapiti
redazione