Sono due i provvedimenti che contengono un intervento agenziale rispetto alla platea di imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio al 15 novembre 2025 relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella Zona Economica Speciale (ZES) unica. Esse, destinatarie del relativo contributo sotto forma di credito d’imposta, comunicano all’Amministrazione finanziaria l’ammontare delle spese ammissibili già sostenute, nonché quelle che prevedono di sostenere sino al 15 novembre.
Il 1° documento
Il primo dei due – prot. 25972 del 31.1.2025 – ricorda che, pena la decadenza dal credito, gli operatori economici che hanno presentato la Comunicazione ne inviano una integrativa che attesti l’avvenuta realizzazione, entro quel termine, degli investimenti indicati nella precedente.
Il provvedimento approva, quindi, i modelli denominati:
- “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica” e
- “Comunicazione integrativa per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica“,
con relative istruzioni e modalità di trasmissione telematica.
Il secondo – prot. 25986 del 31.1.2025 – dedica la medesima agevolazione, come norma vuole, alle imprese attive nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli e forestale, e alle MPMI (Micro, Piccole e Medie Imprese) attive nel settore della pesca e acquacoltura.
Il periodo nel quale gli investimenti vanno effettuati è il medesimo (1.1.2025/15.11.2025).
Le ZES sede delle strutture produttive (già esistenti ovvero impiantate), nelle quali i beni strumentali vengono acquisiti, sono le Regioni:
– Basilicata;
– Calabria;
– Campania;
– Molise;
– Puglia;
– Sardegna;
– Sicilia.
– Abruzzo (ammissibile a diversa deroga rispetto alle altre).
Se: destinatarie di ordini di recupero pendenti (a seguito di decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno); in difficoltà; attive nel settore della pesca e acquacoltura ma di grandi dimensioni; specificamente individuate dal regolamento UE 2022/2473 (art. 1), le imprese non possono essere incluse nel beneficio.
Anche questo ulteriore provvedimento approva un modello (con relative istruzioni).
Il credito è utilizzabile dal giorno lavorativo che segue la pubblicazione del provvedimento con cui è resa nota la percentuale per la determinazione dell’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile, nel rispetto del limite di spesa pari a 50mln di euro per l’anno in corso.
Redazione redigo.info