CCNL Pompe Funebri: l'ipotesi di rinnovo 2025-2028 - redigo.info

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In data 20 maggio 2025, FENIOF, CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA, FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI hanno stipulato l’ipotesi di accordo di rinnovo per il personale dipendente da imprese esercenti l’attività funebre (IB11).

Il rinnovo ha validità dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2028.

Aumenti salariali

I minimi tabellari, in vigore al 31 dicembre 2024, sono così aumentati (con riferimento al 4° livello):

  • 30 € dal 1° agosto 2025;
  • 50 € dal 1° agosto 2026;
  • 50 € dal 1° settembre 2027;
  • 70 € dal 1° ottobre 2028.

Pertanto, i nuovi minimi tabellari calcolati sono i seguenti:

LivelloPaga base dal 01/08/2025Paga base dal 01/08/2026Paga base dal 01/09/2027Paga base dal 01/10/2028
1 Q1.715,45 €1.792,43 €1.869,40 €1.977,16 €
11.715,45 €1.792,43 €1.869,40 €1.977,16 €
21.439,22 €1.503,80 €1.568,38 €1.658,78 €
31.241,98 €1.297,70 €1.353,43 €1.431,45 €
4S1.183,33 €1.236,42 €1.289,52 €1.363,86 €
41.114,32 €1.164,32 €1.214,32 €1.284,32 €
5986,14 €1.030,39 €1.074,64 €1.136,58 €
Ai minimi si aggiungono sia gli importi della contingenza che l’EDR di 10,33 €.

Periodo di prova per i lavoratori a tempo determinato

Il rinnovo ricorda che, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2022, come modificato dalla Legge n. 203/2024, il periodo di prova per i lavoratori con contratto a termine è stabilita in un giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.

In ogni caso, la durata della prova non può essere inferiore a due giorni né superiore a quindici giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a sei mesi, e a trenta giorni, per quelli aventi durata superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi.

Trattamento per malattia e infortunio sul lavoro

In caso di malattia e infortunio non sul lavoro è previsto un periodo di conservazione del posto pari a 12 mesi nell’arco di 36 mesi. Se le assenze sono dovute a patologie connesse ad uno stato di disabilità accertata (con riconoscimento di invalidità pari almeno al 67%), il diritto alla conservazione del posto è pari a 18 mesi, nell’arco di 36 mesi consecutivi.

Per i lavoratori con qualifica operai è previsto il seguente trattamento economico:
a) dal 1° al 180° giorno: integrazione INPS fino a raggiungere il 100% della retribuzione globale netta;
b) dal 181° al 270° giorno: 70% della retribuzione globale.

Mentre agli impiegati spetta per 6 mesi il 100% della retribuzione tabellare mensili e contingenza, ad integrazione dell’indennità INPS e il 50% per altri 6 mesi.

Per ciò che riguarda casi di infortunio sul lavoro, al dipendente infortunato sul lavoro sarà conservato il posto per tutto il periodo riconosciuto dall’Istituto assicuratore per la corresponsione dell’indennità per l’invalidità temporanea.

A tali lavoratori viene corrisposta un’integrazione fino a raggiungere il 100% della retribuzione globale netta, a decorrere dal primo giorno fino alla guarigione clinica.

Per gli impiegati, invece, è previsto lo stesso trattamento spettante in caso di malattia.

Assistenza sanitaria – Fondo EST

A decorrere dal 1° luglio 2025, il contributo obbligatorio a favore del Fondo è incrementato di 3,00 € mensili, a carico del datore di lavoro.

Melania Baroncini

Redazione redigo.info

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