CCNL Intersettoriale CIFA-CONFSAL: il rinnovo (con grandi novità) di maggio 2025 - redigo.info

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Il CCNL Intersettoriale CIFA-CONFSAL (H03A) è stato rinnovato (con grandi novità) lo scorso 6 maggio 2025. La nuova disciplina ha validità dal 1° giugno 2025 al 31 maggio 2028.

Il testo, che si compone di una parte generale e di quattro parti specifiche, si rivolge ai lavoratori dei comparti:

  • Commercio;
  • Servizi;
  • Turismo;
  • Pubblici Esercizi.

La distinzione operata tra i vari comparti del CCNL è fondamentale per capire al meglio le novità intervenute. Partiamo dall’orario settimanale fino ad arrivare ai permessi ROL.

Per quanto riguarda l’orario settimanale si è convenuto di attuare 40 ore settimanali a valere sulla generalità dei lavoratori di tutti i comparti, ad eccezione dei lavoratori del Comparto Turismo-Stabilimenti Balneari per i quali si è deciso di attuare 40 ore per il personale impiegatizio (con divisore 172) e 44 ore per il personale non impiegatizio (con divisore 190).

Non dimentichiamo l’introduzione della quattordicesima mensilità, che prende il posto del Premio Presenze, facente parte della precedente disciplina del 2020.

Permessi ROL e congedi vari

Sono aumentate le ore relative ai permessi ROL: da 16 ore (della precedente disciplina) a 40 ore, fruite in blocchi unitari di 4 ovvero di 8 ore.

Il monte ore della riduzione dell’orario di lavoro/permessi ROL può essere assorbito da eventuali riduzioni settimanali o giornaliere dell’orario contrattuale.

Per i Rappresentanti di Commercio (Operatori di Vendita) del Comparto Commercio sono riconosciuti ulteriori permessi annui retributivi per complessive 9 giornate all’anno.

Infine, per i lavoratori degli Stabilimenti Balneari, parchi e aziende di intrattenimento (Comparto Turismo) spettano 76 ore di Rol.

Tutti i permessi Rol si aggiungo alle 32 ore di permessi delle ex festività.

Sempre in termini di permessi/congedi sono stati introdotti:

  • Permessi per visite mediche: Il lavoratore ha diritto, su base annua, a 12 ore di permesso retribuito per visite mediche generiche o specialistiche;
  • Congedi per nonni lavoratori: I nonni lavoratori hanno diritto a 10 giorni di permesso non retribuito all’anno per prestare assistenza ai propri nipoti di età non superiore ai 12 anni;
  • Permessi per visite mediche in gravidanza (tutela della genitorialità): Alle lavoratrici in gravidanza sono riconosciuti permessi retribuiti per lo svolgimento di esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche. Per godere di tali permessi, le lavoratrici devono informare il datore di lavoro dello stato di gravidanza, mediante esibizione del certificato medico e, successivamente, produrre la documentazione giustificativa attestante la data e l’orario di effettuazione della visita o degli esami.

Nuovo trattamento per malattia e infortunio non sul lavoro

Malattia. Il lavoratore non in prova avrà diritto alla seguente conservazione del posto:

  • 6 mesi per i lavoratori con anzianità di servizio fino a 3 anni;
  • 9 mesi per i lavoratori con anzianità di servizio oltre 3 anni e fino a 6 anni;
  • 12 mesi per i lavoratori con anzianità di servizio oltre 6 anni.

Il trattamento economico viene stabilito come segue:

  • per i lavoratori con anzianità di servizio fino a 3 anni: 4 mesi al 100% e 2 mesi all’80%;
  • per i lavoratori con anzianità di servizio oltre 3 anni e fino a 6 anni: 5 mesi al 100% e 4 mesi all’80%;
  • per i lavoratori con anzianità di servizio oltre 6 anni: 7 mesi al 100% e 5 mesi all’80%.

In caso di assenze brevi per motivi di salute, con esclusione delle assenze dovute a gravi patologie o specifiche disfunzioni, qualora, nel corso dello stesso anno solare, si verifichino ripetute assenze brevi (di durata non superiore a 7 giorni) l’integrazione a carico dell’azienda per i primi 3 giorni (c.d. carenza) è ridotto al:

  • 100% per il primo episodio;
  • 50 % per il secondo e terzo episodio.
  • Nessuna integrazione a carico dell’azienda per gli episodi successivi al terzo.

Infortunio sul lavoro. In caso di infortunio sul lavoro, i lavoratori hanno diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica e all’indennità erogata dall’INAIL integrata dal datore di lavoro fino a concorrenza del normale trattamento economico complessivo netto.

Bilateralità e Assistenza Sanitaria Integrativa

Tanto l’Ente Bilaterale EPAR tanto il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa SanARCom rimangono invariati, vengono modificati gli importi dei contributi e dell’EDR (Elemento Distinto della Retribuzione) che sono pari a:

  • 1% per la bilateralità;
  • 30,00 € per l’assistenza sanitaria.

Nuova disciplina dell’Apprendistato Professionalizzante

L’apprendistato professionalizzante è ammesso per le qualifiche ricomprese tra il 2 e il 7 livello, per la durata massima di tre anni.
Per le qualifiche rientranti nel 7 livello, l’apprendistato professionalizzante è invece ammesso per la durata massima di due anni.
Per i profili professionali relativi al settore dell’artigianato la durata massima è di cinque anni.

Nel corso del primo anno di apprendistato, il lavoratore ha diritto a un inquadramento corrispondente a due livelli inferiori a quello finale; dal secondo anno e fino al termine dell’apprendistato, ad un livello inferiore rispetto a quello finale.
Nell’apprendistato per l’acquisizione del secondo livello, il lavoratore ha diritto all’inquadramento nel primo livello, per l’intera durata dell’apprendistato.

Dati retributivi

Nonostante non siano stati modificati gli importi del minimo tabellare (dall’Accordo Economico del 15 gennaio 2025), le Parti hanno deciso di modificare invece i livelli di inquadramento del personale, ribaltandoli, diventando:

Comparto COMMERCIO E SERVIZI

LivelliMinimo tabellare dal 01/03/2025 al 31/10/2025Minimo tabellare dal 01/11/2025
Q*2.750,00 €2.810,00 €
72.455,00 €2.510,00 €
62.190,00 €2.240,00 €
51.945,00 €1.990,00 €
41.750,00 €1.790,00 €
31.630,00 €1.660,00 €
21.515,00 €1.545,00 €
11.375,00 €1.405,00 €
* Al minimo tabellare del livello Q si aggiunga l’indennità di funzione pari a 180,00 €, da corrispondere per 14 mensilità.

Comparto PUBBLICI ESERCIZI E TURISMO

LivelliMinimo tabellare dal 01/06/2024 al 31/05/2025Minimo tabellare dal 01/06/2025
Q*2.160,00 €2.220,00 €
71.995,00 €2.045,00 €
61.825,00 €1.870,00 €
51.720,00 €1.765,00 €
41.625,00 €1.665,00 €
31.520,00 €1.560,00 €
2S1.465,00 €1.500,00 €
21.445,00 €1.480,00 €
11.375,00 €1.390,00 €
*Ai lavoratori con qualifica di Quadro spetta inoltre l’indennità di funzione pari a 70 € mensili lordi.

In più, sempre per ciò che concerne i dati retributivi sono introdotti:

  • scatti di anzianità: in cui ammontare deve risultare non inferiore al 2% sul valore tabellare;
  • aumenti retributivi per competenza: nell’ambito di ciascun livello d’inquadramento, il lavoratore può chiedere l’attribuzione di un aumento retributivo per competenza, di valore pari ad uno scatto di anzianità, a seguito dell’acquisizione di un insieme di abilità che possano configurare il conseguimento di una delle seguenti tipologie di competenze: tecnica specifica del proprio profilo professionale; tecnica di tipo digitale; sociale di tipo trasversale.
  • aumenti di merito: riconosciuti dal datore di lavoro in ragione del rendimento e impegno del lavoratore.

Melania Baroncini

Redazione redigo.info

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