L’INPS ha pubblicato la circolare n. 143 del 14 novembre 2025, che sblocca ufficialmente le procedure per il recupero degli sgravi contributivi destinati alle imprese che nel 2024 hanno attivato contratti di solidarietà ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 148/2015. Si tratta di una misura attesa da centinaia di aziende che, nel corso dell’anno, hanno ridotto l’orario di lavoro con l’obiettivo di evitare licenziamenti e salvaguardare i livelli occupazionali.
La riduzione contributiva – pari al 35% dei contributi a carico del datore di lavoro – spetta per ogni lavoratore che abbia subito una riduzione dell’orario superiore al 20%, per un massimo di 24 mesi all’interno di un quinquennio mobile. L’agevolazione riguarda esclusivamente le imprese già ammesse dal Ministero del Lavoro attraverso i decreti direttoriali relativi allo stanziamento 2024.
L’INPS chiarisce che gli sgravi potranno essere recuperati attraverso il sistema Uniemens, utilizzando il nuovo codice causale “L972” per esporre gli importi spettanti nel flusso aziendale mensile. Gli importi indicati nei decreti ministeriali rappresentano il tetto massimo, ma l’effettivo beneficio sarà calcolato sulla base delle retribuzioni e dei contributi dovuti in ciascun periodo di paga.
Le imprese interessate devono inoltre rispettare le condizioni generali per gli incentivi occupazionali, tra cui la regolarità contributiva (DURC) e il rispetto della contrattazione collettiva.
La circolare conferma la cumulabilità dello sgravio con la Decontribuzione Sud, purché il beneficio si applichi solo sulla contribuzione residua non già oggetto di altri esoneri. La compatibilità è estesa anche alla più recente Decontribuzione Sud PMI.
Le operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare, mentre le aziende che hanno sospeso o cessato l’attività potranno utilizzare la procedura Uniemens/Vig.
Redazione redigo.info